POST 391

Con il Provvedimento dell’8 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate ha delineato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le incongruenze tra volume d’affari IVA dichiarato dai contribuenti rispetto agli acquisti dichiarati, con lo spesometro, da parte dei clienti dello stesso.

Proseguendo il percorso di “distensione” tra fisco e contribuente intrapreso dal 2015, l’Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti specifiche comunicazioni di anomalia rilevate nel caso in cui si sia dichiarato nella propria dichiarazione iva un volume d’affari inferiore rispetto ai dati comunicati dai relativi clienti soggetti passivi iva all’Agenzia delle entrate con lo spesometro.

Al contribuente sono quindi rese disponibili in anticipo queste informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati e fornire “elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia”. Caso frequente: fattura emessa regolarmente e dichiarata nel 2016, ma registrazione della stessa fattura da parte del cliente nel 2017.

Si sottolinea che non è prevista alcuna soglia minima di tolleranza.

Il Provvedimento precisa che le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo PEC del contribuente ovvero tramite posta ordinaria se l’indirizzo PEC non è attivo presso lo stesso.

Il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato potrà richiedere all’Agenzia informazioni supplementari ovvero comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti da quest’ultima, utili a spiegare e risolvere l’anomalia.

Il contribuente potrà inoltre, nel caso gli errori/violazioni segnalati fossero confermati, regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Pertanto, dovrà essere presentata la relativa dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e la sanzione ridotta tramite il modello F24, riportando il codice atto indicato nella comunicazione ricevuta.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso