POST 386

Con l’ordinanza n.16244 del 20 giugno 2018 la Corte di Cassazione ha
ribadito il principio secondo cui il contribuente ha la possibilità di correggere eventuali errori, di fatto o
di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi ovvero
eventuali incidenti sull’obbligazione tributaria, oltre che nei termini
previsti dalla legge, anche in sede
contenziosa
per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione
finanziaria.

Nel caso di specie è stata
infatti riconosciuta la possibilità al contribuente di rettificare errori gravi
nell’invio della dichiarazione dei redditi, che in questa circostanza risultava
addirittura omessa, di modo da potersi opporre alla maggiore pretesa fiscale
dell’Amministrazione finanziaria.

È evidente come questo
principio sia volto alla tutela del
contribuente
dinanzi ad un comportamento in aperto contrasto col principio di
buon andamento della pubblica
amministrazione
sancito dall’articolo 97 della Costituzione e con
l’obbligo di buona fede e correttezza
contenuto nell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge
212/2000).

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso