POST 376

Il
nuovo articolo 168-ter del TUIR, come introdotto dall’articolo 14 del Decreto
Crescita ed Internazionalizzazione D.Lgs 147/2015, ha istituito un nuovo regime
opzionale, c.d. “branch exemption”,
il quale prevede una nuova modalità di tassazione dei redditi esteri prodotti
attraverso le Stabili Organizzazioni (S.O.). Tale normativa è stata infine
integrata dalle disposizioni attuative contenute nel provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165138/2017 dello scorso 28 agosto
2017.

Attraverso
l’esercizio di questa nuova opzione una società italiana potrà esentare dalla base imponibile nazionale, il reddito derivante
dalla propria stabile organizzazione estera, potendo così scontare le imposte
direttamente nel paese dove è situata la S.O. senza dover “passare” per il
meccanismo del credito di imposta riconosciuto dal nostro ordinamento.

Tuttavia
se l’opzione per la “branch exemption
tende ad equiparare la convenienza in termini fiscali tra la scelta di operare
all’estero attraverso una controllata diretta ovvero per il tramite di una S.O.
sono diverse le condizioni che la nuova normativa impone come conseguenza
all’esercizio dell’opzione.

L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione
per la “branch exemptionè irrevocabile
.

L’opzione
per il regime di esenzione va necessariamente comunicata in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per
le S.O. di nuova “costituzione” la scelta per il regime di esenzione deve essere
comunicata subito, ovvero in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi riferita al periodo di imposta in cui è stata costituita la branch (Unico 2018 per le branch costituite nel corso del 2017).

Invece
per le S.O. preesistenti all’entrata in vigore della nuova normativa, ovvero
già esistenti al 7 ottobre 2015, l’esercizio dell’opzione dovrà essere
effettuato al massimo nella dichiarazione relativa al secondo periodo di
imposta successivo a quello in corso a tale data con effetto a partire dal
medesimo periodo di imposta per il quale è presentata la dichiarazione dei
redditi.

L’opzione
inoltre riguarda tutte le branch.

Per tale regime infatti vige il principio dell’all-in
all-out
. Le branch costituite successivamente all’esercizio dell’opzione
saranno automaticamente attratte al regime di esenzione senza bisogno di
specifica comunicazione.

Se
invece non si opta per il regime della “branch
exemption
” questo potrà comunque essere attivato anche successivamente ma
solo nel caso venga costituita una nuova branch.

STABILI ORGANIZZAZIONI IN
PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA

Alle
stabili organizzazioni stabilite in Paesi a cd. “fiscalità privilegiata” non sarà possibile applicare l’opzione di
esenzione ma il reddito prodotto da tali
branch
sarà assoggettato a tassazione in via separata per trasparenza in
quanto dovrà essere applicato il regime dalla cd. “CFC rule” di cui all’articolo 167 del TUIR.

La
tassazione per trasparenza potrà quindi essere applicata qualora la branch sia localizzata in uno Stato con
un regime fiscale privilegiato (50% in meno rispetto alla tassazione italiana),
oppure in uno Stato diverso da quelli a fiscalità privilegiata e sia
assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui
sarebbe stata soggetta ove residente in Italia, e abbia allo stesso tempo
conseguito proventi derivanti per più del 50% da passive income (tipicamente redditi da partecipazioni o roylaties).

Il regime della “branch exemption”, però, torna applicabile laddove ricorrano le
seguenti “esimenti”:

§ per
le S.O. localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, si fornisce
la prova che le stesse svolgono, come attività principale, un’effettiva
attività industriale o commerciale;

§ per
le S.O. localizzate in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità
privilegiata ma per le quali sussistano le condizioni predette, si fornisce la
prova che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa
volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso