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Il DL n.79/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha finalmente sancito la sopravvivenza della scheda carburante come metodo di certificazione dell’acquisto di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione fino al 31 dicembre 2018. Risulta, pertanto, esteso a tutto quest’anno l’utilizzo alternativo tra scheda carburanti e pagamento tracciabile. Sarà comunque possibile iniziare ad utilizzare la fatturazione elettronica dal 1° luglio; mentre la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata, anche se documentato dalla carta carburanti. Questo è il compromesso raggiunto dal governo con le insistenti richieste di proroga da parte dei soggetti distributori e dei soggetti acquirenti con partita iva.

Ora il provvedimento prevede che per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad esclusione dell’ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il gasolio o la benzina per autotrazione sia come soggetto con partita Iva che come consumatore finale, debbano essere certificate con fatturazione elettronica. Solo dal 1° gennaio 2019 sarà necessario documentare con fattura elettronica anche questi ultimi acquisti di carburante presso gli impianti di distribuzione da parte dei titolari di partita Iva. Quindi, tali soggetti potranno continuare a documentare gli acquisti di carburante fino al 1° gennaio utilizzando la carta carburante ovvero attraverso il pagamento con mezzi tracciabili.

Si ricorda che per pagamento elettronico tracciabile si intende quel pagamento effettuato esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973. Sul punto, però, la legge di bilancio 2018 consente la tracciabilità anche con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati, individuati con apposito provvedimento delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018 (vedi allegato).

Infine, il decreto stabilisce che dal 1° luglio 2018 le spese per carburante per autotrazione saranno in ogni caso deducibili solo se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari. Anche a questi fini, come ha chiarito la circolare 8/E/2018 sarà possibile effettuare il pagamento anche con tutti gli ulteriori mezzi previsti dal suddetto provvedimento del 4 aprile. Rimane quindi ancorata al metodo di pagamento elettronico la deducibilità del costo.

Per completezza, si segnala che nulla è cambiato invece per l’applicazione della fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 per le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso