POST 364

La Legge di Bilancio 2018 (del
27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto rilevanti modifiche in materia di
fatturazione elettronica, estendendo l’obbligo della fatturazione elettronica alle
operazioni tra i soggetti privati, precedentemente prevista solo per le
operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Con questo strumento il
legislatore si prefigge l’obiettivo di semplificare le attività svolte dalle
autorità finanziarie, in primis, il contrasto all’evasione nell’ambito IVA.

Pertanto, l’obbligo della
Fattura Elettronica è esteso a decorrere dal 01 gennaio 2019 a
tutte le operazioni che hanno ad oggetto cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti privati residenti nello stato
; anticipando
al 01 luglio 2018 tale obbligo per alcune particolari operazioni
:


le cessioni di carburante per autotrazione e cessioni di gasolio e benzina
utilizzati come carburanti per motori;


le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese nell’ambito dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione.

Una fase intermedia riguarda
gli acquisti di beni da parte di viaggiatori extra-UE (c.d. tax free shopping) la cui decorrenza è
fissata al 01 settembre 2018.

L’obbligo si sostanzia nell’emissione
della fattura elettronica in formato XML (tracciato record standardizzato) che
sostanzialmente è rappresentato da un file, attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI). In tale obbligo, come detto, rientrano tutte le operazioni
aventi oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi, nonché le variazioni,
effettuate tra soggetti residenti,
stabiliti o identificati nel territorio dello stato
. Restano espressamente
esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il
regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89) oppure il “regime fiscale
di vantaggio” (D.L. n. 98/2011, art. 27, commi 1 e 2). Tali soggetti
continueranno con l’emissione delle fatture analogiche.

La fatturazione elettronica
porterà a delle semplificazioni di natura amministrativa e contabile. È
prevista infatti l’abrogazione, a decorrere dal 01 gennaio 2019, della
comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. Spesometro) – pur
restando in vigore per i rapporti con soggetti non residenti.

Altre semplificazioni sono
previste per i professionisti e per le imprese in contabilità semplificata, per
questi soggetti l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:


Elementi informatici necessari
per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;


Una bozza di dichiarazione
annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi (con relativi prospetti
riepilogativi dei calcoli effettuati);


Le bozze dei mod. F24
compilati con gli importi delle imposte da versare, compensare o richiedere a
rimborso.

L’utilizzo di queste
informazioni assorbirà la tenuta dei registri delle fatture di vendita e
acquisto.

La norma non interviene in
merito alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’unica
eccezione prevista è quella relativa ai distributori automatici di alimenti e
bevande la cui trasmissione telematica continua ad essere opzionale.

La violazione dell’obbligo
della FE tra i soggetti obbligati prevede l’irrogazione di pesanti sanzioni
pecuniarie (art. 6, comma 1, d. lgs. n. 471/1997) che per omessa fatturazione
saranno applicate nella misura compresa tra 90% e il 180% dell’imposta e la
sanzione in misura fissa da 250 e 2.000 €, se la violazione non incide sulla
corretta liquidazione del tributo.

Dr.ssa Giulia Griselda
Studio EPICA – Treviso