POST 343

Con una recente Risoluzione (n.
22 del 13 marzo 2018), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il c.d. “sisma
bonus” può essere utilizzato anche dai soggetti Ires per interventi finalizzati
al miglioramento sismico di edifici detenuti in proprietà, anche nel caso in
cui tali immobili siano destinati alla successiva locazione.

La detrazione quindi spetta anche
nel caso in cui gli immobili non siano utilizzati direttamente a fini
produttivi da parte della società, ma vengano dati in affitto.

E’ pertanto possibile accedere
all’agevolazione:

1. sia per i contribuenti
soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (soggetti Irpef), sia per
i soggetti passivi dell’imposta sul reddito della società (soggetti Ires);

2. a condizione che le
costruzioni interessate dall’intervento siano adibite a fini residenziali o ad
attività produttive (rientrano quindi le attività agricole, professionali, produttive
di beni e servizi, commerciali e non commerciali);

3. a condizione che gli immobili
ricadano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (di cui all’allegato A dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003);

4. anche nel caso in cui i
soggetti ires che detengono o possiedono gli immobili oggetto di intervento,
non utilizzino direttamente l’immobile ma lo destinino alla locazione.

Chiara
Curti
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Treviso