POST 341

Con l’ordinanza n.5197/2018,
depositata lo scorso 6 marzo 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata
circa l’inerenza dei costi di gestione sostenuti da una immobiliare di gestione
su un immobile di proprietà.

Secondo i Giudici di
legittimità infatti non rispetterebbero il principio di inerenza, ex articolo
109 comma 5 del TUIR, i costi relativi all’immobile considerato improduttivo di
redditi ancorché di proprietà di una società svolgente l’attività di immobiliare
di gestione. Tali costi sarebbero pertanto non deducibili dal reddito di
impresa.

Nel caso di specie il
contribuente non è riuscito a dimostrare che la plusvalenza realizzata dalla
vendita del bene abbia determinato la correlazione costo ricavo prevista dalla
normativa fiscale.

Secondo la Cassazione infatti la
deducibilità del costo esige la prova dell’inerenza come funzionalità al
reddito di impresa, sicché per una società di locazione immobiliare di beni
propri, la contabilizzazione del prezzo di vendita di un cespite è
giuridicamente irrilevante a qualificare come inerenti i pregressi costi di
gestione del bene.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA –
Treviso