POST 329

Con la sentenza n. 975 del 17
gennaio 2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla
assoggettabilità o meno all’imposta di registro in misura proporzionale degli
atti di dotazione relativi ai Trust.

La sentenza risulta di
notevole importanza in quanto i Giudici di legittimità hanno ritenuto che
l’atto di dotazione del trust non configuri un atto a contenuto patrimoniale in
quanto il trustee riceve il bene a
titolo gratuito ed il disponente non intende arricchire il trustee ma vuole che quest’ultimo gestisca il bene in favore dei
beneficiari.

Non può pertanto applicarsi a
tale atto la tassazione propria, registro in misura proporzionale, degli atti
che hanno un effetto patrimoniale e allo stesso modo anche per le imposte
ipotecarie e catastali dovrà essere applicata la misura fissa poiché l’atto
sarà sì oggetto di trascrizione ma non di trasferimento vero e proprio.

Va tuttavia evidenziato come
la sentenza in oggetto si riferisca ad un caso sorto anteriormente al Dl
262/2006 che ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni e che
assoggetta all’imposta anche “la costituzione di vincoli di destinazione di
beni” (e quindi i trust).

Allo stesso tempo però, pur
trattando un’imposta differente da quella oggi applicabile, la sentenza in
esame porta un principio di notevole
rilevanza in quanto ciò che rileva è che l’atto di dotazione
, secondo
gli ermellini, si configura come un
mero momento transitorio in vista dell’attribuzione finale che il trustee compirà a favore dei beneficiari
del trust all’esito del mandato
.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso