POST 314

Il testo definitivo della
legge di bilancio 2018 ha modificato l’art. 19-quaterdecies del D.L. n.
148/2017, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali rese da
tutti i lavoratori autonomi, inclusi quelli senza Ordini o Albi ed esclusi gli
imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori).

Si tratta della
disposizione, di recentissima introduzione, volta a garantire ai lavoratori
autonomi il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti
diversi dai consumatori e dalle piccole e medie imprese (quindi con clienti
c.d. forti, come banche e assicurazioni).

La normativa trova dunque
applicazione esclusivamente nei confronti di clienti grandi imprese (con più di
250 dipendenti ed oltre 40 milioni di fatturato) e di banche ed assicurazioni
quando le convenzioni che disciplinano il rapporto sono unilateralmente
predisposte da dette imprese.

La disposizione approvata
interviene su più punti sulla disciplina dell’equo compenso apportando alcune
significative modifiche.

In primo luogo il
legislatore ha previsto un più stretto rapporto dell’equo compenso con i
parametri tariffari previsti, per gli avvocati, dal DM Giustizia e per gli
altri professionisti dai decreti dei ministeri vigilanti.

In secondo luogo è stata
inserita la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di
clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di
specifica trattativa e approvazione tra il cliente ed il professionista. Tra le
varie clausole riportiamo di seguito quelle maggiormente significative:

a)
la riserva al cliente
della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b)
l’attribuzione al cliente
della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi
essenziali del contratto;

c)
l’attribuzione al cliente
della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve
eseguire a titolo gratuito;

d)
la previsione di termini
di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del
cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il legislatore ha infine
eliminato la disposizione che attualmente prevede che l’azione volta a far
valere la nullità delle clausole vessatorie possa essere esercitata entro 24
mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull’equo
compenso. Conseguentemente trovano ora applicazione le regole ordinarie che
prevedono l’imprescrittibilità delle azioni volte a far valere la nullità di
clausole contrattuali.

Tommaso
Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso