POST 308

Come già
indicato in un precedente post, l’obbligo di fatturazione elettronica, che per
la maggior parte dei soggetti passivi d’imposta decorre dal 1° gennaio 2019,
viene anticipato di sei mesi per alcune operazioni; in particolare è previsto
che per le “cessioni di benzina o di
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
” esso
decorra dal 1° luglio 2018. Per effetto di ciò, la scheda carburante verrà
soppressa e sostituita dalla fattura elettronica a partire da tale data.

Altra novità
introdotta dalla la legge di stabilità, sempre con decorrenza dal 1° luglio
2018, riguarda la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e la
detraibilità ai fini l’iva degli acquisti di carburanti per autotrazione. Viene
infatti stabilito per poter dedurre il costo e detrarre l’iva sarà necessario
procedere al pagamento del rifornimento tramite uno strumento elettronico di
pagamento emesso da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione
ex art. 7, sesto comma, DPR 605/73 o tramite altro strumento che verrà
individuato attraverso apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrare.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia