POST 307

Può accadere che il proprio fornitore esponga in fattura un’iva superiore a
quella che andrebbe correttamente indicata, per esempio perché viene applicata
un’aliquota superiore a quella corretta ovvero l’operazione è esente anziché
imponibile.

In tali situazione il cliente soggetto passivo d’imposta non può ignorare
l’errore e portarsi in detrazione l’imposta. Tuttavia, in buona fede, potrebbe accedere
che la fattura venga considerata corretta e l’imposta detratta. In caso di
verifica le conseguenze per il cessionario/committente non sono irrilevanti, in
quanto il diritto alla detrazione viene negato (l’imposta indebitamente
detratta deve essere restituita) e si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta; inoltre – come
normalmente accade – se l’operazione confluisce in dichiarazione, si è di
fronte all’ulteriore violazione di infedele dichiarazione.

La legge di bilancio, approvata
definitivamente dal Senato lo scorso 23 dicembre, interviene su tale
fattispecie prevedendo che il cessionario o committente possa detrarsi l’iva
(quindi non si verificherà l’ipotesi di infedele dichiarazione), ma sarà
assoggettato a una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro; resta ferma, in tutti gli altri casi di
indebita detrazione, la sanzione del 90% (oltre eventualmente all’infedeltà
della dichiarazione).

La norma tuttavia subordina l’applicazione del più favorevole regime
sanzionatorio alla circostanza che l’imposta sia stata “erroneamente assolta
dal cedente o prestatore” ovvero che la fattura sia stata comunque registrata ai fini iva dal cedente o
prestatore e conseguentemente l’imposta sia confluita nella liquidazione di
competenza.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia