POST 309

Fra le novità contenute nel disegno di legge di bilancio 2018, particolare
attenzione deve essere posta alla modifica dei criteri di tassazione dei dividendi percepiti dalle persone
fisiche che detengono partecipazioni qualificate e dei capital gain conseguiti per effetto
delle vendite delle predette partecipazioni detenute sempre dalle persone
fisiche.

L’intento del legislatore è infatti quello di uniformare la tassazione dei
dividendi e dei capital gain a quella prevista per le partecipazioni non
qualificate
che ad oggi scontano un’imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare dei dividendi e
delle plusvalenze realizzate.

Dividendi

La norma transitoria contenuta nel comma 1006 della legge
di bilancio 2018 (c.d. regime
transitorio)
prevede che alle distribuzioni di utili prodotti fino
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e “deliberate” dal 1 gennaio 2018
al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le precedenti regole, ovvero:

– tassati per il 40% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 47 del
TUIR);

– tassati per il 49,72% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (Dm 2 aprile
2008);

– tassati per il 58,14% del loro ammontare, se relativi a
utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016 (Dm 26 maggio 2017).

In sostanza, il nuovo regime transitorio prevede che gli
utili prodotti fino al 2017- se distribuiti tra il 2018 ed il 2022 – non
sconteranno la nuova tassazione del 26% e saranno assoggettati al regime
previgente di inclusione parziale nell’imponibile IRPEF (sempre più favorevole
di quello nuovo introdotto dalla legge di bilancio, anche nel caso in cui si applichi
l’aliquota marginale IRPEF massima).

Diversamente, la disciplina transitoria non si applica in
relazione agli utili percepiti dal 1 gennaio 2018 ma la cui “delibera” è
intervenuta entro il 31 dicembre 2017. In questo caso sarà applicato il nuovo
regime e pertanto i dividendi percepiti saranno soggetti all’imposta
sostitutiva del 26%.

Capital gain

A partire dal 1 gennaio 2019 la tassazione dei capital gain viene
uniformata a quella prevista per le partecipazioni non qualificate che
ad oggi scontano un’imposta sostitutiva del 26% sull’ammontare della plusvalenza realizzata. Questa importante
novità è collegata con altre due disposizioni, ovvero:

– dal 1 gennaio 2018 la percentuale di imponibilità delle plusvalenze
qualificate si è innalzata al 58,14%
(dal 49,72%);

– la possibilità di affrancare il valore delle partecipazioni possedute
alla data del 1 gennaio 2018 (normativa prorogata dal disegno di legge di
bilancio 2018).

Nonostante il sistema di tassazione di questi redditi sarà più semplice a
partire dal 2019, ad oggi saranno necessarie ulteriori analisi di convenienza
economica per coloro che nel frattempo desiderano vendere partecipazioni
qualificate.

Infatti, per tutte le azioni o quote
vendute nel 2018
la plusvalenza sarà tassata (nel periodo in cui si incassa
il corrispettivo) per il 58,14% del
suo ammontare; nel caso in cui l’aliquota IRPEF è quella massima del 43%, la
tassazione sulla plusvalenza sarà pari al 25%
(il 43% di 58,14%).

Tuttavia, chi cede nel 2018 ha sempre la possibilità di affrancare il
valore della partecipazione, applicando l’imposta sostitutiva dell’8%.

Poiché il rapporto tra imposta sostituiva e IRPEF ordinaria è nel caso
massimo pari a 8/25, ne consegue che ci sarà la convenienza ad affrancare ogni
volta che la plusvalenza supera gli 8/25 (cioè il 32%) del valore complessivo
della quota che si vuole cedere nell’anno.

Se invece le azioni o quote vengono
vendute a partire dal 2019
, la plusvalenza viene assoggettata all’imposta
sostitutiva del 26%.

Chi ha la prospettiva di cedere in questo anno, può affrancare il valore
della partecipazione entro il 30 giugno 2018. In questo caso il rapporto tra
imposte sostitutive è di 8/26, con la conseguenza che la convenienza
all’affrancamento scatta ogni volta che la plusvalenza supera questa soglia
(pari a circa il 31%).

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso