POST 310

La Legge di Bilancio 2018,
approvata in via definitiva lo scorso 23 dicembre 2017, introduce alcune
interessanti novità in tema di dividendi così detti “black list ovvero quegli
utili distribuiti a soggetti residenti da parte di società localizzate in paesi
a fiscalità privilegiata secondo i criteri individuati nell’articolo 167 comma
4 del TUIR.

Da un lato infatti i commi
1007 e 1008 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018 stabiliscono che non
sono da considerarsi “utili black list
quegli utili percepiti da soggetti residenti (sia persone fisiche che società)
provenienti da una società che al momento della distribuzione è localizzata in
uno stato a fiscalità privilegiata ma che risultano essere stati prodotti in periodi
antecedenti nei quali la società estera era considerata “white list”.

La distribuzione di detti
utili, viene precisato, seguirà poi un criterio “FIFO” per cui si considereranno
distribuiti prioritariamente gli utili “white
list”
.

In tal modo gli utili
risulteranno imponibili per il solo 5% se distribuiti a società di capitali italiane
mentre per le persone fisiche concorreranno alla formazione del reddito secondo
le ordinarie regole fissate dall’articolo 47 comma 1 del TUIR.

Viene così superata
l’interpretazione, a dir poco penalizzante, fornita dall’Agenzia delle Entrate
con circolare n .35/E del 2016 secondo cui per stabilire la provenienza (o meno)
degli utili da un paradiso fiscale assumesse rilevanza il criterio vigente al
momento della loro percezione.

In ultimo al comma 1009
dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 viene previsto che per i soli
soggetti IRES gli eventuali dividendi percepiti da società partecipate
residenti in paesi a fiscalità privilegiata saranno imponibili esclusivamente
per il 50% del loro ammontare e sulle somme ricevute spetterà il credito di
imposta per le tasse già versate all’estero secondo i criteri dettati
dall’articolo 165 del TUIR.

Condizione per applicare la
nuova previsione è che sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio
dell’interpello di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b) del TUIR, che la
società partecipata eserciti nel paese di residenza una effettiva attività
industriale o commerciale.

Si ricorda che in precedenza
il dettato normativo dell’articolo 89 del TUIR prevedeva che detti utili
fossero, in via generale, imponibili per il loro intero ammontare.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso