POST 304

Dal primo di gennaio 2018 cresce il numero di farmacie aventi diritto alla riduzione degli sconti passivi a favore del Servizio sanitario nazionale.

Legge 4 dicembre 2017, n.172, all’art. 18-bis –Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale– ha infatti stabilito:

  • Per le farmacie rurali sussidiate il diritto ad applicare lo sconto forfettario di 1,5% (invece degli sconti per fasce di prezzo e della trattenuta aggiuntiva del 2,25%) qualora realizzino un fatturato mutualistico annuo inferiore ad euro 450.000,00 (il precedente limite era di euro 387.342,67);
  • Per tutte le altre farmacie il diritto ad applicare una riduzione del 60% agli sconti per fasce di prezzo e a non subire la trattenuta aggiuntiva del 2,25%, qualora realizzino un fatturato mutualistico annuo inferiore ad euro 300.000,00 (il precedente limite era di euro 258.228,45).

Un intervento senz’altro opportuno a sostegno delle “piccole farmacie”, piegate negli ultimi anni dallo sfavorevole andamento della spesa sanitaria e spesso strutturalmente incapaci, per dimensioni e posizione, di sviluppare le vendite libere.

Un intervento però coerente con l’attuale sistema di remunerazione della farmacia, ovvero dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale. Un sistema di remunerazione, quello attuale, anacronistico e in attesa di una completa revisione, come stabilito dal legislatore ancora nel lontano 2010 e che, qualora non intervenisse l’ennesima e inopportuna proroga, dovrebbe entrare in vigore già dal primo gennaio 2018.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia