POST 302

Il DL 148/2017 (c.d.
decreto fiscale), convertito in legge in data 30 novembre 2017, ha reso
definitivo il provvedimento afferente al mini-scudo fiscale per frontalieri ed
ex residenti all’Estero iscritti all’Aire o che hanno lavorato all’estero in
via continuativa in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.

L’obiettivo del
legislatore infatti è quello di consentire ai suddetti soggetti di
regolarizzare le violazioni relative al quadro RW per somme su conti correnti o
libretti di risparmio esteri derivanti da redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti all’estero e/o dalla vendita di beni immobili detenuti
nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa
.

In merito ai
lavoratori frontalieri, l’esonero dalla compilazione del quadro RW
introdotto dal DL 78/2010 viene riconosciuto solamente qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata
svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta
e a
condizione che il lavoratore al rientro
in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all’estero
.

Qualora il lavoratore
fosse rientrato in Italia dopo aver prestato la propria attività lavorativa
all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta, poteva usufruire del
predetto esonero sempreché, entro 6 mesi dall’interruzione del rapporto di
lavoro all’estero, non detenesse più le attività all’estero.

Diversamente, tale
contribuente può aderire alla sanatoria introdotta in sede di conversione del
DL 148/2017 nel caso avesse omesso di indicare nel quadro RW gli investimenti
detenuti all’estero dopo aver cessato il proprio status di frontaliero.

Per procedere con la
regolarizzazione delle somme illecitamente detenute all’estero occorre
provvedere al versamento del 3% del
valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte,
sanzioni e interessi
.

Questo provvedimento assomiglia
molto allo “scudo fiscale”, allontanandosi di contro dalla (ormai chiusa)
voluntary disclosure in cui, per ottenere la riduzione delle sanzioni
tributarie, i contribuenti che non avevano dichiarato i capitali e le attività
detenute all’estero erano chiamati a versare tutte le imposte evase.

Ai fini dell’adesione
alla procedura invece, occorre presentare l’istanza di regolarizzazione
entro il 31 luglio 2018. Come è
stato previsto per la proroga della voluntary disclosure, gli autori delle
violazioni possono versare in un’unica soluzione di quanto dovuto entro
il 30 settembre 2018 o in tre
rate mensili consecutive a partire dalla stessa data, senza avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs.
241/97.

Il perfezionamento
della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di
quanto dovuto in un’unica soluzione o dell’ultima rata.

In deroga allo Statuto
dei diritti del contribuente, i termini di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni
ordinariamente scadenti a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono
fissati al 30 giugno 2020 per le
sole attività oggetto del mini-scudo fiscale in commento.

Inoltre, con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in esame.

Si ricorda infine che
questa procedura non si applica alle attività ed alle somme già oggetto della
prima voluntary disclosure prevista nel 2015, ossia quella introdotta dalla L.
186/2014 e prorogata dal DL 153/2015.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso