POST 301

Con la conversione in Legge del
Dl fiscale n.148/17, approvata lo scorso 30 novembre 2017 alla Camera, è
divenuta definitiva la riapertura della rottamazione dei carichi affidati
all’agente della riscossione (ex Equitalia ora Agenzia Entrate Riscossione) per
il periodo 2000 – 2016.

È stata poi confermata anche
la “nuova rottamazione” relativa ai carichi affidati all’agente della
riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017.

Si ricorda che accedendo alla “rottamazione”
il debitore potrà godere del completo
annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora
di talché se il
carico è interamente di tipo sanzionatorio (come ad esempio nelle situazioni di
ritardato versamento) la definizione comporterà il sostanziale azzeramento
della cartella.

Secondo quanto contenuto nella
norma potranno essere definiti in maniera agevolata i debiti tributari relativi
ai carichi affidati all’agente della riscossione:

a. dal
2000 al 2016:

a.
per i quali non sia stata
presentata domanda di “rottamazione” entro lo scorso 21 aprile 2017;

b.
compresi in piani di
rateazione in essere al 24 ottobre 2016 e per i quali il debitore non sia stato
ammesso alla definizione agevolata in quanto non in regola con il versamento
delle rate al 31 dicembre 2016;

b. dal
1^ gennaio al 30 settembre 2017.

Per quanto riguarda i soli carichi 2017 l’Agente della
riscossione invierà al debitore una comunicazione
per mezzo lettera ordinaria contenente i carichi potenzialmente rottamabili
.

Per poter accedere alla
definizione agevolata il debitore dovrà presentare quindi una apposita istanza entro il prossimo 15
maggio 2018 (sia per i carichi 2016 che per quelli 2017)
.

Carichi 2000 – 2016

A seguito della corretta
presentazione dell’istanza l’agente della riscossione comunicherà al debitore:


entro il 30 giugno 2018
l’importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;


entro il 30 settembre 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse.

Il debitore sarà dunque tenuto
a pagare:

a. in
unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo ad esso
comunicato relativo alle eventuali rate scadute. Il mancato, insufficiente o
tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità
dell’istanza;

b. in
due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l’80 per
cento delle somme complessivamente dovute
ai fini della definizione;

c. entro
febbraio 2019, l’ultima rata
relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione (quindi in massimo di tre rate complessive e non cinque come
la precedente “rottamazione”).

Proroga dei pagamenti rate relativi alla prima
rottamazione

In ultimo, con riferimento
alla vecchia rottamazione, viene previsto che i termini per il pagamento delle prime
tre rate (in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017) sono fissati al 7 dicembre 2017 mentre il termine per il pagamento della rata in scadenza ad aprile 2018
è fissato per il mese di luglio 2018
.

Carichi 2017

A seguito della corretta
presentazione dell’istanza l’agente della riscossione, entro il 30 giugno 2018, comunicherà al
debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse.

il pagamento delle stesse
somme può essere effettuato in un numero
massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare,
rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018,
novembre 2018 e febbraio 2019.

Rateizzazioni in corso

Per tutte le nuove procedure
le rate in scadenza in data successiva alla presentazione della domanda di
definizione agevolata verranno
sospese sino alla scadenza della prima rata della rottamazione
. Inoltre
si ritiene debba considerarsi sempre valido il principio secondo cui, anche in
presenta di presentazione della domanda, qualora non si versi la prima rata
della rottamazione non dovrebbe decadere il beneficio del piano di rateazione
precedentemente accordato.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso