POST 299

Con una recente ordinanza, pubblicata
il 6/11/2017, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle
Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana
che aveva ritenuto non fondato l’accertamento presuntivo nei confronti di una
società di costruzione di immobili. Il ricorso in cassazione è stato respinto
per ragioni processuali relative al giudizio di legittimità, rendendo definitiva,
a favore del contribuente, la valutazione (probatoria) dei fatti di causa
operata dal giudice di secondo grado. L’ordinanza di cassazione riferisce
anzitutto l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “esiste
l’astratta possibilità che il prezzo convenuto in preliminare sia difforme da
quello poi indicato nel contratto definitivo a causa di fatti sopravvenuti”, dovendosi
“tener conto del fatto che, di norma, questo atto preliminare viene redatto e
sottoscritto su progetto o quando il manufatto è ancora allo stato grezzo,
quindi vengono inserite delle opzioni, che poi potrebbero essere lasciate
cadere di comune accordo”. I giudici di merito pertanto avevano ritenuto insufficiente
a legittimare la presunzione di maggiori ricavi di vendita la semplice
circostanza della “differenza, al ribasso, del prezzo definitivo rispetto a
quello dei rispettivi preliminari”. Tale assunto è stato giudicato dalla Corte
di Cassazione espressione del libero convincimento del giudice di secondo grado
e, come tale, incensurabile in sede di legittimità.

L’accertamento dell’Agenzia delle
Entrate era stato bocciato altresì laddove pretendeva di dimostrare
l’occultamento dei corrispettivi attraverso il maggior valore dei mutui
stipulati per l’acquisto degli immobili rispetto al prezzo delle compravendite.
La Corte di Cassazione ha escluso che la relativa decisione della Commissione
Tributaria Regionale fosse riconducibile ad opinioni sociologiche meramente
soggettive, “atteso che la pronuncia impugnata si è limitata in proposito ad
evidenziare un dato di fatto largamente condiviso nell’esperienza comune,
secondo cui l’erogazione dei finanziamenti immobiliari, prima della crisi
economica del sistema bancario derivata dalla crisi dei Subprimes negli USA
(2007-2008) di cui tuttora si risentono le conseguenze, fosse più agevole, nel
2005, anno dell’accertamento per cui è causa, di quanto non lo sia stato
successivamente”.

Anche questa “ratio decidendi” della
sentenza impugnata in cassazione è stata ritenuta dal Supremo Collegio immune
dai vizi logico-giuridici prospettati dall’Agenzia delle Entrate.

Se ne ricava un duplice insegnamento:
da un lato, i fatti decisi in grado di appello (con motivazione congrua) non
possono essere rimessi (surrettiziamente) in discussione attraverso il giudizio
di cassazione; dall’altro, gli accertamenti analitico-presuntivi devono basarsi
su elementi indiziari di evasione tributaria “gravi, precisi e concordanti”,
rifuggendo da quelli privi di valore probatorio in quanto di incerta interpretazione,
come nel caso esaminato.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista