POST 297

Una delle principali
modifiche apportate dalla Commissione Bilancio del Senato al decreto fiscale
collegato alla manovra è il mini-scudo fiscale per frontalieri ed ex residenti all’Estero
iscritti all’Aire o che hanno lavorato all’estero in via continuativa in zone
di frontiera e in Paesi limitrofi.

Grazie all’emendamento
approvato in data 14 novembre 2017 infatti, si potranno regolarizzare le attività
depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio esteri, in violazione degli obblighi di monitoraggio del quadro RW della
dichiarazione, pagando il 3% del valore delle attività e delle giacenze al 31 dicembre 2016.

Il suddetto pagamento
forfettario del 3% risulta sostitutivo delle imposte, delle sanzioni e degli interessi
dovuti, ben lontano dalla procedura di voluntary disclosure, in cui per
ottenere lo sconto sulle sanzioni, i contribuenti che avevano capitali e
attività finanziarie all’estero non dichiarate venivano chiamati a versare
tutte le imposte evase.

Il mini-scudo in commento si applica anche
alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello
Stato estero dove si è prestata l’attività lavorativa in via continuativa.

Per aderire alla procedura sarà sufficiente
presentare l’istanza di regolarizzazione entro il 31 luglio 2018 e successivamente versare spontaneamente le somme
dovute in un’unica soluzione entro il 30
settembre 2018
o in tre rate mensili consecutive a partire dalla stessa
data.

Il perfezionamento della procedura di
regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica
soluzione o dell’ultima rata.

L’emendamento
dispone inoltre che i termini di accertamento che scadono a decorrere dal 1
gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno
2020
limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di
regolarizzazione.

Si evidenzia infine
che lo scudo del 3% non potrà essere utilizzato per le attività e le somme già
oggetto di collaborazione volontaria.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso