POST 296

Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha recentemente reso una serie di chiarimenti
relativi alle novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs 90/2017,
che è entrato in vigore il 04.10.2017.

In particolare il MEF ha
chiarito che:

a) in tema di adeguata verifica semplificata non sono
predeterminabili a priori le misure di cui all’art. 23, comma 1 del D.Lgs
231/2007 che pertanto, nel rispetto del principio di approccio basato sul
rischio, devono essere di volta in volta valutate e calibrate sul caso
specifico dai singoli soggetti obbligati previa effettuazione di una
valutazione in concreto del rischio
;

b) l’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone
non può essere effettuata utilizzando i criteri di cui all’art. 20 del D.Lgs
231/2007 in quanto previsti per le società di capitali. Nel caso delle società
di persone pertanto, salvo il caso di una possibile interposizione fittizia, il
titolare effettivo coincide con la persona fisica che agisce tramite essa;

c) il divieto di trasferire denaro contante
in misura pari o superiore complessivamente ad Euro 3.000 tra soggetti diversi
(ad esempio, tra il socio e la società di cui fa parte o tra società
controllata e controllante) essendo finalizzato a garantire la tracciabilità
delle operazioni al di sopra di una certa soglia, opera sempre a prescindere
dalla natura lecita o illecita delle stesse
;

d) l’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo
49, va riferito al valore del denaro contante da trasferire. Pertanto, il
divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di
valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o
superiore a Euro 3.000, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia
effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero
quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse
specie di mezzi di pagamento
. Non è ravvisabile la violazione nel
caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla
somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali
da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli
pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei
magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di
distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di
somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale
tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra,
comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la
sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo
specifico scopo di eludere il divieto legislativo;

e) relativamente ai contratti di locazione il valore
dell’operazione
da prendere come riferimento per valutare il superamento o
meno della soglia dei 15.000,00 euro, a partire dalla quale scattano gli
obblighi degli adempimenti antiriciclaggio, è quello relativo al canone
complessivo contrattualmente stabilito, anche tenuto conto della durata del contratto
medesimo, a prescindere dalle modalità di pagamento del canone di locazione;

f) ai fini
della conservazione dell’originale
ovvero copia avente efficacia probatoria
ai sensi della normativa vigente,
delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni si precisa che la
semplice fotocopia dell’atto stipulato dal cliente deve essere idonea a
garantire la fedele corrispondenza della copia all’originale
e deve essere
utilizzata attraverso modalità di conservazione idonee a garantire per ciascun
cliente: la data di instaurazione del conferimento dell’incarico; i dati
identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le
informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione, la data,
l’importo e la causale dell’operazione e i mezzi di pagamento utilizzati.

Tommaso
Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso