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In data 30 novembre 2017 è approdata in Senato la
versione definitiva del Ddl di bilancio 2018 (Disegno di Legge). Il Ddl, che
dovrà essere approvato entro fine anno, si compone di una novantina di pagine,
dove trovano spazio ben 120 articoli, i cui temi principali sono i seguenti:

– Proroga di un anno per gli iperammortamenti: il termine per effettuare gli investimenti in beni con maggiorazione
del 150% per il calcolo di ammortamenti e canoni leasing slitta dal 31 dicembre
2017 al 31 dicembre 2018. L’ultimazione potrà avvenire fino al 31 dicembre 2019
se, entro il 31 dicembre 2018, sarà accettato l’ordine e pagato un acconto del
20%.

Il super ammortamento invece viene prorogato
ma escludendo integralmente le autovetture, anche se strumentali.

– Rivalutazioni terreni e partecipazioni: è riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n.
282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

– terreni edificabili e agricoli
posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

– partecipazioni non quotate in mercati
regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto alla data
dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società
semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro
il quale provvedere:

– alla redazione ed all’asseverazione
della perizia di stima;

– al versamento dell’imposta sostitutiva,
pari all’8%.

– Credito d’imposta per le spese di consulenze relative
alla quotazione delle PMI:
ci sarà uno sconto per le PMI che vanno in Borsa. Il Governo ha deciso
così di favorire le PMI che si vogliono quotare con un credito d’imposta sul
50% dei costi di consulenza e collocamento legati all’Ipo (initial public offer).

– E-fattura, obbligo dal 2019: dal 1 gennaio
2019 (data in cui viene meno lo spesometro) ci sarà l’obbligo generalizzato
della fattura elettronica tra soggetti passivi IVA residenti e soggetti
stabiliti in Italia.

Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, poiché ad
esempio saranno esclusi i contribuenti di minori dimensioni nel regime dei
minimi e in quello forfettario.

Dal 1 luglio 2018 invece, la fattura elettronica
dovrà essere adottata nella filiera dei carburanti e nei subappalti nei
contratti di appalto per lavori, servizi e forniture con la P.a..

– Dividendi esteri esclusi dal ROL per la deduzione degli interessi
passivi:
i dividendi esteri vengono nuovamente esclusi
dal calcolo del ROL (risultato operativo lordo), limitando così la possibilità
di portare in deduzione dal reddito d’impresa gli interessi passivi. Questa
misura viene adottata in deroga allo Statuto del contribuente e pertanto avrà
effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2017 (si ricorda invece che
la legge di bilancio entrerà in vigore il 1° gennaio 2018).

– Partecipazioni qualificate tassate al 26%: l’articolo 88 del Ddl eliminerà la distinzione tra partecipazioni
qualificate e non qualificate possedute dalle persone fisiche, estendendo così il
prelievo attualmente previsto del 26% per le non qualificate anche alle
qualificate.

Tuttavia, le modifiche normative non sono
destinate a produrre effetti immediati, in quanto, la norma dispone una duplice
decorrenza differita:

– per i redditi di capitale (dividendi)
la novità si applicherà agli importi percepiti a partire dal 1 gennaio 2018;

– per i redditi diversi, le nuove regole
riguardano le plusvalenze realizzate a partire dal 1 gennaio 2019.

Se verranno distribuiti dividendi a
fronte di utili formatisi nei periodi fino al 2017, continueranno ad operare in
via transitoria le regole attuali (quindi concorso parziale al reddito
imponibile per il 40, il 49,72 ovvero il 58,14% del loro ammontare). Questa
salvaguardia coprirà tutte le distribuzioni deliberate fino al 31 dicembre
2022.

– Sgravio del 50% per tre anni nei contratti a tutele crescenti: da gennaio 2018 scatterà una nuova forma di decontribuzione per
spingere l’occupazione stabile giovanile: per i datori privati viene introdotto
uno sgravio del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con
un tetto annuo di 3 mila euro. Il primo anno (nel 2018) l’incentivo riguarderà
l’assunzione a tempo indeterminato di ragazzi under 35 (che non hanno mai avuto
prima rapporti d’impiego stabili). Successivamente, da gennaio 2019, lo sgravio
sarà limitato agli inserimenti “fissi” dei giovani fino a 29 anni.

Con la proroga del bonus Sud, lo sgravio
salirà al 100% per un solo anno per le regioni meridionali (sempre a partire da
gennaio 2018).

– 250 milioni per la formazione 4.0: sono previsti 250 milioni per il 2018 per
il credito d’imposta afferente alla formazione su “industry 4.0”. Il beneficio,
nella misura del 40% fino a un massimale annuo di 300 cmila euro, si riferisce
alle spese per il solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo
in cui viene occupato in formazione 4.0.

– Bonus 80 Euro: si alzano le soglie di
reddito per ottenere il bonus Irpef da 80 euro. In base al testo definitivo
della legge di bilancio approdata in Senato, il tetto di 24.000 euro sale a
24.600 e quello di 26.000 sale a 26.600.

– Bonus casa: viene prorogato nell’assetto attuale lo
sconto del 50% per le ristrutturazioni, insieme al sismabonus fino all’85% e
all’ecobonus per gli interventi pesanti fino al 75 per cento. Resta in vita
anche l’ecobonus ordinario al 65%, ma perde qualche pezzo: infissi, schermature
solari, caldaie a condensazione e a biomasse transitano al 50 per cento.
Proroga secca per il bonus mobili: anche nel 2018 saranno detraibili al 50% le
spese per arredi e grandi elettrodomestici. Esordio assoluto invece per il
bonus del 36% per la sistemazione a verde di terrazzi, giardini e balconi.

– Cedolare secca canoni concordati: in caso di opzione per la cedolare secca, l’art. 9, comma 1, DL n.
47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l’applicazione dell’aliquota
ridotta del 10% per i contratti abitativi a canone concordato, relativi ad
abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88
e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Ora è disposto che detta aliquota ridotta
del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso