POST 256

Il Disegno di Legge sulla Concorrenza dopo oltre due anni di discussioni parlamentari è stato definitivamente approvato dal Senato ed ora è Legge.

Con esso entrano in vigore una serie di radicali modifiche alla normativa che disciplina l’attività della farmacia in Italia.

In particolare:

Il comma 157, stabilisce che:

  1. Possono essere titolari dell’esercizio di farmacie private anche le società di capitali;
  2. È incompatibile l’esercizio della professione medica con la qualifica di socio di farmacia;
  3. Per diventare socio di farmacia non occorre più essere farmacista in possesso del requisito di idoneità;
  4. La direzione della farmacia privata gestita dalla società non deve più essere attribuita necessariamente ad uno dei soci, ma può essere attribuita a qualsiasi farmacista in possesso del requisito di idoneità;
  5. È stato abolito il limite delle 4 farmacie per Provincia e pertanto le società di farmacia possono acquisire più titolarità senza limiti numerici e territoriali.

Il comma 158 stabilisce che le società di farmacia possono controllare direttamente o indirettamente non più del 20% delle farmacie della Regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano e il comma 159 stabilisce che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato verificherà che tali limiti siano rispettati.

Il comma 160 abolisce di fatto l’incompatibilità tra la qualifica di socio di farmacia privata e qualsiasi altra attività esercitata nel settore della intermediazione del farmaco.

Il comma 161 stabilisce che le farmacie che:

– non siano state vinte a concorso straordinario;

– siano site in comuni con una popolazione inferiore a 6.600 abitanti;

– siano divenute soprannumerarie per effetto del decremento della popolazione;

possono trasferirsi in comuni della medesima Regione a cui spetti un numero di farmacie superiore a quello esistente, previo accoglimento di apposita istanza.

Il comma 163 riduce da 10 a 3 anni il termine entro cui i vincitori in società di una nuova farmacia mediante concorso straordinario siano obbligati a mantenere su base paritaria l’iniziale rapporto.

Il comma 164 assegna al cittadino la scelta della modalità di ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante metodi digitali alternativi e senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infine il comma 165 stabilisce che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie stabiliti dalle autorità competenti costituiscano il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, che potrà quindi essere ampliato previa comunicazione all’autorità sanitaria competente, all’Ordine dei farmacisti e alla clientela mediante affissione di cartelli all’esterno della farmacia.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia