POST 213

Nel corso del consueto appuntamento annuale di Telefisco tenutosi nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in relazione all’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento.

Profili temporali

Ai fini dell’iper ammortamento l’acquisto del bene oggetto dell’agevolazione deve avvenire dal 1 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2017. Non rileva l’acquisto avvenuto nel 2016 con messa in funzione e interconnessione del bene nel 2017. Restano comunque salvi gli investimenti sostenuti nel 2016 che potranno usufruire del super ammortamento.

Profili soggettivi

L’iper ammortamento e super ammortamento software sono rivolti esclusivamente alle imprese e non agli esercenti arti e professioni.

Profili oggettivi

Gli acquisti di software cc.dd “embedded”, vale a dire “incorporati” ad un bene che usufruisce dell’iper ammortamento, godono anch’essi del medesimo beneficio.

Il super ammortamento software è fruibile a condizione che la stessa impresa benefici contemporaneamente anche dell’iper ammortamento.

La perizia prevista per i beni di valore superiore a euro 500.000 va predisposta per ogni singolo bene.

Infine, si è dato spazio alla definizione di “interconnessione”, uno dei requisiti obbligatori per beneficiare dell’iper ammortamento.

Data l’elevata specificità del tema si riporta integralmente la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate:

“Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che: 1) scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).”

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso