POST 205

Il D.lgs 139/2015 ha modificato
gli schemi del conto economico del bilancio di esercizio, eliminando le voci “E.20”
ed “E.21” relative ai proventi ed agli oneri straordinari. Pertanto, a partire dal bilancio relativo all’esercizio
2016 le componenti cosiddette straordinarie andranno riclassificate nella parte
ordinaria del conto economico. In tal senso, il nuovo principio contabile OIC
12, pubblicato il 21 dicembre scorso, fornisce le prime indicazioni in merito
al corretto trattamento contabile di alcune fattispecie di costo e ricavo in
precedenza considerate “straordinarie”.

Ad oggi, però, manca ancora il
coordinamento delle modifiche civilistiche con la normativa fiscale, con
particolare riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini Irap,
alla determinazione del ROL ai fini IRES, del plafond delle spese di
rappresentanza deducibili, della redditività ai fini del Transfer Pricing, dei conteggi per le società di comodo, degli
studi di settore, etc. L’assenza di una chiara indicazione normativa che ne
preveda l’esclusione potrebbe comportare, ad esempio, per il principio di
derivazione, l’inclusione nella base imponibile IRAP dei proventi
“straordinari”, comprese le plusvalenze da cessione d’azienda.

Si attende, quindi, un nuovo
provvedimento legislativo che sancisca l’irrilevanza delle componenti
straordinarie derivanti da cessioni di aziende o rami aziendali ai fini Irap e
dell’irrilevanza ai fini IRES delle componenti straordinari per tutte quelle
norme che fanno riferimento all’art. 2425 del codice civile, citate in
precedenza.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica
Montebelluna