POST 184

E’ stata di recente pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la
bozza dell’istanza e le istruzioni per l’adesione alla procedura di
collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186 del 2014, i cui termini
sono stati riaperti dal Dl 193/2016 (“voluntary-bis”) con riferimento alle
violazioni commesse entro il 30 settembre 2016.

Nell’ottica della
collaborazione tra Amministrazione e contribuenti, l’Agenzia invita operatori e
professionisti a prendere visione delle bozze pubblicate e a inviare le loro
eventuali osservazioni o suggerimenti alla casella di posta elettronica dc.acc.min@agenziaentrate.it.

Dopo questo periodo
di consultazione, il modello definitivo sarà approvato, con Provvedimento del
direttore dell’Agenzia, entro il prossimo 2 gennaio.

In attesa
dell’apertura del canale telematico per la trasmissione del nuovo modello (si
ricorda che può essere inviato entro il 31 luglio 2017), coloro che intendono
inviare l’istanza di collaborazione volontaria possono utilizzare il “vecchio”
modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.
13193 del 30 gennaio 2015. Inoltre, possono inviare via Pec, una prima
relazione di accompagnamento con l’indicazione dei dati e delle informazioni
non previste nell’attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle
annualità 2014 e 2015 (si ricorda che la relazione può essere inviata entro il
30 settembre 2017).

Rispetto alla
precedente versione invece, la novità più significativa è la facoltà per i
contribuenti di provvedere ai versamenti di quanto dovuto in autoliquidazione, ovvero senza essere
costretti ad attendere gli atti di liquidazione.

Si precisa che
l’autoliquidazione è una facoltà e pertanto, in mancanza, la procedura potrà
perfezionarsi ugualmente.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso