POST 183

Con l’approvazione da parte del Senato
della legge di bilancio 2016, è stata confermata la riapertura delle norme
agevolative che consentono all’imprenditore individuale, che alla data del 31
ottobre 2016 possiede immobili strumentali per natura o per destinazione (ai
sensi dell’art. 43, comma 2, TUIR), di optare per l’esclusione degli stessi dal
regime d’impresa (trasferendoli contestualmente alla sfera privata). Infatti, testo
di legge fa completo rinvio alle disposizioni contenute nell’art. dell’articolo
1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L’ambito soggettivo: la proposta normativa si rivolge
all’imprenditore individuale (ma
esiste una disposizione agevolativa anche per l’assegnazione ai soci di
immobili di proprietà di società di persone e di capitali)

L’ambito oggettivo: l’agevolazione riguarda gli immobili strumentali per natura (e
quindi oggettivamente strumentali, appartenenti alle categorie catastali B, C,
D, E e A10) ovvero per destinazione
(cioè destinati dall’imprenditore all’esercizio della sua attività anche se non
appartengono alle sopraindicate categorie catastali)

L’ambito temporale: i beni immobili possono essere
estromessi se posseduti alla data del 31
ottobre 2016
e l’estromissione avrà efficacia dal periodo d’imposta in
corso all’1 gennaio 2017 con il pagamento entro il 30 novembre 2017 del 60%
dell’ammontare dell’imposta e del rimanente 40% entro il 16 giugno 2018.

L’agevolazione: il passaggio alla sfera privata,
che normalmente genera una plusvalenza tassabile con l’aliquota Irpef ordinaria
(aliquota marginale), si perfeziona con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza tra il valore
normale degli immobili estromessi e il loro costo fiscalmente riconosciuto. A
tale proposito, il rinvio alle norme in materia di assegnazione agevolata
applicabile alle società, consente, per determinare la base imponibile per il
calcolo dell’imposta sostitutiva, di utilizzare, in luogo del valore normale,
il valore catastale degli immobili.

Ai fini Iva: Avendo ad oggetto beni immobili
strumentali, l’estromissione gode del regime di esenzione di cui all’art. 10
comma 1 n. 8-ter del DPR 633/72. E’ necessario però rilevare che qualora
l’operazione avvenga nel corso del periodo di tutela fiscale, pari a dieci anni
per i beni immobili, e comporti un cambio di destinazione (in quanto il bene
non è più impiegato per operazioni imponibili ma, come si è detto, per una
operazione esente che non consente il recupero dell’imposta), si rende necessaria la rettifica della
detrazione
che consenta, a norma dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72, un
riallineamento tra la misura originariamente applicata e quella effettivamente
spettante, dato l’effettivo impiego; e questo anche con riferimento alle
eventuali manutenzioni straordinarie effettuate sull’immobile.

Riccardo Grespan
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia