POST 181

La legge di bilancio 2017 ha introdotto
un’importante modifica che andrà ad incidere sul criterio di determinazione del
reddito dei “soggetti minori” (contribuenti in contabilità semplificata).

Viene infatti modificato, a partire dal 1° gennaio 2017, il criterio
di determinazione del reddito delle imprese (ditte individuali o soggetti
collettivi) in contabilità semplificata, che passerà dall’attuale principio di
competenza economica a quello di cassa
.

Il principio di cassa si caratterizza per il fatto che il reddito viene
determinato quale differenza tra gli incassi conseguiti nell’anno e le spese
sostenute nel medesimo periodo, senza necessità quindi di valorizzare le
rimanenze finali.

Questo nuovo regime di determinazione del reddito impone la necessità
di monitorare tutti i movimenti finanziari effettuati nel corso dell’esercizio
a prescindere dal momento di emissione della fattura (o del ricevimento/registrazione
delle fatture d’acquisto).

Un paio di esempi possono aiutare a capire meglio cosa succederà con
il cambio di principio di determinazione del reddito.

Un imprenditore (commerciante) compra nel corso dell’anno merce per
euro 50.000; si ipotizzi che a fine anno le rimanenze finali ammontino ad euro
5.000, mentre il debito residuo per gli acquisti operati sia pari ad euro
2.500. I ricavi di vendita ammontano ad euro 58.300, di cui a fine anno debbono
essere ancora incassati euro 1.000. Secondo il principio di competenza il
reddito ammonterebbe ad euro 13.500 (58.500 + 5.000 – 50.000); secondo il
principio di cassa, invece, il reddito sarebbe pari ad euro 10.000 ovvero a
euro 57.500 (58.500 – 1.000) incassati meno euro 47.500 (50.000 – 2.500)
pagati.

Altro esempio: un’impresa edile deve eseguire un lavoro che comporta
l’acquisto di euro 100.000 di materiale (pagati per euro 80.000 entro
nell’anno); il corrispettivo per il lavoro svolto è di euro 150.000; il
contratto prevede il pagamento di euro 120.000 nell’anno e il saldo a fine
lavori (nell’anno successivo). Qualora si adottasse il principio di competenza,
a fine anno andrebbero valorizzate le rimanenze finali, pari al costo sostenuto
per l’acquisizione dei materiali (euro 100.000), mentre non andrebbero
considerati gli importi fatturati; conseguentemente il reddito di periodo
sarebbe pari a zero. L’anno successivo il reddito sarebbe invece pari ad euro
50.000 (pari alla differenza tra i ricavi totali euro 150.000 e il costo dato
dalle rimanenze iniziali euro 100.000). Secondo il principio di cassa, invece, dovendo
considerare i soli movimenti finanziari di periodo (incassi e pagamenti), il
reddito del primo anno ammonterebbe ad euro 40.000 (120.000 – 80.000), mentre
il reddito dell’anno successivo sarebbe pari ad euro 10.000 (30.000 – 20.000).

Non cambiano invece né i criteri di determinazione dei componenti di
reddito (pertanto, ad esempio, le spese di telefonia continueranno ad essere
deducibili in misura pari all’80%), né i limiti che stabiliscono quando un
soggetto sia naturalmente un contribuente minore (euro 400mila nel caso di ricavi
derivanti da prestazione di servizi, euro 700mila negli altri casi). Rimane comunque
sempre possibile optare – con vincolo triennale – per la tenuta della
contabilità ordinaria (e quindi per l’adozione, ai fini della determinazione
del reddito d’impresa, del principio di competenza economica).

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica –
Mestre Venezia