POST 180

La legge di bilancio 2017, approvata
in via definitiva dal Parlamento lo scorso 7 dicembre 2016, ai commi 152 e ss. introduce
il nuovo art. 24 -bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) il quale
istituisce un particolare regime di tassazione sostitutiva per i redditi
prodotti all’estero da parte di persone fisiche che, ai sensi dell’articolo 2
comma 2 del TUIR, trasferiscono la loro residenza in Italia.

Condizione fondamentale per
poter usufruire del predetto regime è che il soggetto richiedente non risulti
essere stato residente in Italia per nove periodi di imposta dei dieci
precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione di accesso al regime
sostitutivo
.

L’esercizio dell’opzione dovrà
avvenire, dopo aver ricevuto parere favorevole ad una specifica istanza di
interpello
presentata all’Agenzia delle entrate ex art. 11 L. 212/2000, in sede
di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
in cui viene traferita la residenza in Italia e sarà quindi efficace da tale
periodo d’imposta.

L’opzione al nuovo regime
comporta il versamento di una imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria
nella misura di euro 100.000
. Tale importo è ridotto ad euro 25.000, per
ciascun periodo di imposta, per ciascuno dei familiari per i quali venga fatta
richiesta da parte del soggetto trasferente che intende esercitare l’opzione.

Viene tuttavia previsto che
l’imposta sostituiva non si applica in relazione ai redditi di cui all’articolo
67 comma 1 lettera c) del TUIR, ovvero a quei redditi derivanti da plusvalenze
su partecipazioni qualificate (cd. capital
gains
) per i quali continuerà ad applicarsi la tassazione ordinaria. Tale limitazione
tuttavia si applica alle sole plusvalenze realizzate nei primi cinque anni di
esercizio dell’opzione, potendo quindi poi essere ricomprese all’interno del
calcolo forfettario.

L’imposta dovrà essere versata
in un’unica soluzione entro la data in cui è dovuto il saldo IRPEF.

L’opzione è revocabile e cessa
in ogni caso trascorsi 15 anni dal primo periodo di validità della stessa.

Gli effetti dell’opzione
cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento dell’imposta
sostitutiva dovuta.

È inoltre consentito, da parte
dei soggetti che ne faranno richiesta, escludere dall’applicazione dell’imposta
sostitutiva i redditi prodotti in determinati Stati o territori esteri. Per i
redditi ivi prodotti continueranno quindi ad applicarsi le regole ordinare per
i redditi prodotti all’estero da soggetti residenti previste dall’articolo 23
del TUIR.

Il comma 153 della legge di
bilancio prevede poi, per coloro che trasferiscono la residenza in Italia ed
esercitano l’opzione per l’imposizione sostitutiva, l’esonero dalla
compilazione del quadro RW di Unico (cd. monitoraggio
fiscale
) oltreché dal versamento dell’IVIE e dell’IVAFE.

Le modalità applicative per
l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione di cui all’articolo 24-bis
del TUIR sono infine demandate ad un successivo provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate che dovrà essere adottato entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di bilancio, quindi presumibilmente entro
marzo 2017.

Ulteriore agevolazione
prevista poi dal comma 158 della legge di bilancio è che, per i soggetti che si
avvarranno delle disposizioni di cui al nuovo art. 24-bis del TUIR, le
disposizioni relative alle imposte su donazioni e successioni si applicano
esclusivamente ai beni ed ai diritti esistenti in Italia, rimanendo così
esclusi i trasferimenti relativi ai beni detenuti oltrefrontiera.

Infine, per agevolare il
trasferimento in Italia dei soggetti extracomunitari che intendano poi
applicare il nuovo regime, verrà demandata al ministero dell’Interno
l’individuazione di forme agevolative per il rilascio dei visti di ingresso.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso