POST 179

La Legge di Bilancio 2017 approvata in via definitiva dal Senato la settimana scorsa conferma la proroga del super-ammortamento per il 2017 e l’introduzione dello speciale iper-ammortamento finalizzato a favorire i progetti di trasformazione tecnologica e/o digitale delle attività industriali, c.d. “Industria 4.0”.

Pertanto, il super-ammortamento continuerà a rivolgersi agli investimenti (no veicoli a deducibilità limitata) effettuati entro il 31 dicembre 2017 e a quelli effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione, per questi ultimi, che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine d’acquisto sia stato perfezionato e che sia stato effettuato il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

L’iper-ammortamento, come già evidenziato (vedi post 156), si realizzerà con una maggiorazione del 150% rispetto al costo sostenuto per l’acquisto del bene elevando l’aliquota di ammortamento ordinaria al 250% di deduzione. L’elenco dei beni strumentali agevolabili è previsto dall’Allegato A della stessa Legge di Bilancio.

Si noti che parallelamente all’iper-ammortamento la Legge di Bilancio stabilisce per i soggetti che si avvalgono dell’iper-ammortamento di beneficiare anche della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni immateriali strumentali previsti nell’Allegato B della stessa Legge di Bilancio. In sostanza, trattasi di un super-ammortamento applicato all’acquisizione di software, applicazioni, ecc, correlati agli investimenti che beneficiano dell’iper-ammortamento e quindi sempre in logica “Industria 4.0”.

La disciplina dell’iper-ammortamento a differenza di quella del super-ammortamento non prevede solamente la sua mera inclusione nell’apposito elenco, ma richiede degli ulteriori e più stringenti requisiti. Le imprese che si vogliono avvalere dell’agevolazione sono tenute a far redigere una perizia tecnica giurata attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche stabilite nell’elenco e che sia “interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. Per i beni di costo inferiore a euro 500.000 è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario. Si consideri altresì che la perizia ovvero la dichiarazione sostitutiva devono essere acquisite dall’impresa beneficiaria entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso. In tale ultimo caso, l’agevolazione sarà fruibile solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizzerà il requisito dell’interconnessione.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso