POST 173

Con una recente e
significativa ordinanza la Corte di Cassazione (ordinanza n. 22099 del
31.10.2016), pronunciandosi in merito alla fondatezza di un avviso di
liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta relativamente ad un atto
di cessione d’azienda, ha confermato il principio già affermato nella sentenza
n. 12225/2008 secondo cui, in base al combinato disposto dell’articolo 51,
comma 1 e comma 4 del TUIR, “come regola
generale per stabilire la base imponibile, si deve fare riferimento alla
maggior somma risultante tra il corrispettivo dichiarato ed il valore
accertato, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità con cui gli
stessi contrenti hanno convenuto il pagamento del corrispettivo per la cessione
dell’azienda
”.

Applicando tale principio i
Giudici hanno quindi legittimato la pretesa dell’Amministrazione che aveva
ritenuto che la base imponibile dell’imposta di registro relativa ad un atto di
cessione d’azienda dovesse essere calcolata sul prezzo della cessione
dichiarato nel relativo atto e che su di esso non dovessero essere detratte le
passività dichiarate nell’atto stesso il cui accollo da parte dell’acquirente
doveva qualificarsi come parte del corrispettivo della cessione.

Tommaso
Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso