POST 162

Il Decreto Legge pubblicato in GU lo scorso 24
ottobre (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193) contiene alcune importanti novità in
materia IVA. In particolare vengono introdotti due nuovi adempimenti, entrambi con cadenza trimestrale (ultimo
giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) ed entrambi decorrenti dal 1° gennaio 2017.

Comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute

Andranno comunicati i dati relativi a tutte le
fatture emesse e fatture ricevute e registrare nel trimestre di riferimento
(nonché le note di variazione e le bollette doganali).

I dati analitici riguarderanno i dati
identificativi delle parti, la data e il numero di fattura, la base imponibile,
l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia dell’operazione.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di
ogni fattura si applica una sanzione pari ad euro 25,00, con un massimo di euro
25.000,00.

Comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche I.V.A.

Dovranno altresì essere trasmessi i dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, anche qualora le stesse
presentino un credito.

Rimangono immutati i termini di versamento
dell’imposta eventualmente dovuta.

Sono esonerati dalla presentazione di tale comunicazione
– tale esonero non opera in merito alla comunicazione delle fatture emesse e
ricevute – i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione iva
annuale o all’effettuazione delle liquidazioni iva periodiche.

La sanzione prevista per il non corretto
adempimento di tale obbligo va da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate con
apposito provvedimento stabilirà tempi e modalità di applicazione di tali
comunicazioni.

Gli esiti dei controlli dei dati delle fatture
emesse e ricevute anche in relazione al contenuto delle liquidazioni periodiche
e alla coerenza con i versamenti effettuati verranno comunicati ai
contribuenti. Questi potranno far pervenire all’Amministrazione finanziaria
eventuali informazioni utili a dimostrare la correttezza del proprio operato oppure
procedere al ravvedimento operoso.

Per effetto degli adempimenti sopra indicati
verranno soppressi gli obblighi di trasmettere i dati relativi ai contratti
stipulati dalle società di leasing e dagli altri soggetti che svolgono attività
di locazione e di noleggio e i modelli Intrastat limitatamente alle operazioni
di acquisto di beni e di servizi.

Viene inoltre confermata la scadenza per la presentazione
della dichiarazione iva annuale per l’anno 2016 (entro fine febbraio 2017),
mentre, a partire dalla dichiarazione relativa all’anno 2017 il termine verrà
posticipato al 30 aprile.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista –
Studio Epica – Mestre Venezia