POST 161

Il decreto legge fiscale pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale
(D.L. 193 del 2016) riapre i termini della Voluntary Disclosure.

Sino al 31 luglio 2017 sarà quindi possibile
avvalersi nuovamente della procedura di collaborazione volontaria, mediante
l’invio all’Agenzia delle Entrate della apposita istanza, a condizione che il
soggetto che la presenta non l’abbia già presentata in precedenza e ferme restando
le cause ostative previste dalla precedente normativa.

L’istanza è integrabile entro il 30 settembre 2017.
Entro la stessa data devono essere inviati all’agenzia la relazione
accompagnatoria ed i documenti connessi.

Le principali novità rispetto al passato sono le seguenti:

– le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30
settembre 2016
;

– per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria e
limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle
sanzioni e agli interessi relativi alla nuova procedura di collaborazione
volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura
stessa, i termini ordinari di decadenza dell’azione di accertamento
scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018
;

– per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria gli
interessati sono esonerati nel 2016 dalla dichiarazione degli attivi
esteri e dei redditi oggetto di definizione
a condizione che le
informazioni riguardanti gli stessi siano analiticamente illustrate nella
relazione di accompagnamento; gli interessati provvedono inoltre spontaneamente
al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto
a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte;

gli autori delle violazioni possono provvedere
spontaneamente – in “autoliquidazione” – al versamento in unica
soluzione di quanto dovuto
a titolo di imposte, ritenute, contributi,
interessi e sanzioni in base all’istanza, entro il 30 settembre 2017, senza
avvalersi della compensazione; il versamento puo’ essere ripartito in tre rate
mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve
essere effettuato entro il 30 settembre 2017.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso