POST 157

Ieri 17 ottobre 2016
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una importante risoluzione (numero 93/E)
in tema di assegnazione agevolata dei beni immobili ai soci e successiva
rivendita degli stessi confermando che l’operazione non configura abuso del
diritto
.

L’eventuale cessione
degli immobili, effettuata dai soci in un momento successivo all’avvenuta
assegnazione, è una facoltà che il Legislatore non ha inteso vietare, con la
conseguenza che, ad avviso della Agenzia delle Entrate, “il legittimo risparmio
di imposta che deriva dall’operazione non è sindacabile ai sensi dell’articolo
10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000
“. Tale convincimento trova la sua
ragion d’essere nella ratio della norma, diretta ad offrire l’opportunità –
tramite l’assegnazione ai soci o anche la trasformazione in società semplice –
di estromettere dal regime di impresa, a condizioni fiscali meno onerose di
quelle ordinariamente previste, quegli immobili per i quali allo stato attuale
non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli. Pertanto, come
chiarito dalla Relazione illustrativa alla Legge di stabilità 2016, il regime
agevolativo è finalizzato alla fuoriuscita dalle società in particolare di
immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel
mercato, favorendo così la circolazione degli immobili e portando nuova linfa
ad un mercato che versa in una situazione piuttosto stagnante. Alla luce di
ciò, scrive l’Agenzia “risulta di tutta
evidenza che l’operazione di assegnazione dei beni con successiva cessione
effettuata direttamente dai soci a terzi, è del tutto in linea con le
intenzioni che il Legislatore vuole perseguire e quindi non è in contrasto con
le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario
”.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista
– Studio EPICA – Treviso