POST 151

A partire dal 1° ottobre 2016 le banche devono adeguarsi alle nuove
disposizioni previste in tema di anatocismo,
ovvero l’operazione con cui si sommano gli interessi al capitale sul quale sono
stati calcolati (capitalizzazione degli interessi).

Il Cicr (Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio), attraverso il D.M. del Ministro dell’Economia 3
agosto 2016 n. 313, aveva infatti dato attuazione all’art. 120 del Testo Unico
Bancario, prevedendone l’applicazione, al più tardi, “agli interessi maturati a
partire dal 1° ottobre 2016”.

Ecco in sintesi quanto previsto dall’art.
120 T.U.B. per le operazioni di
raccolta di risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti:

·
Contabilizzazione
degli interessi (comma 1, lett. a)
:

– nei
rapporti di conto corrente o di conto di pagamento nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori deve essere assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore all’anno;

– gli
interessi sono conteggiati il 31
dicembre di ciascun anno
e, in ogni caso, al termine del rapporto per
cui sono dovuti.

·
Divieto di
anatocismo (comma 2, lett. b)
: gli interessi debitori maturati,
ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non
possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale.

·
Aperture di
credito in conto corrente, sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero
oltre il limite di fido (comma 2, lett
. b):

– gli
interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in
cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi
sono immediatamente esigibili;

il cliente
può autorizzare, anche preventivamente,
l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono
esigibili; in questo caso la somma
addebitata è considerata sorte capitale
; l’autorizzazione è revocabile in
ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Il Cliente dovrà porre particolare
attenzione a quest’ultima disposizione in quanto gli interessi a debito
maturati nel rapporto con la banca possono:

a) essere
pagati una volta divenuti esigibili
: in questo caso gli interessi
passivi verranno calcolati sul solo capitale;

b) “essere
trasformati in capitale”
: in questo gli interessi passivi futuri verranno
calcolati sulla nuova sorta capitale data dal capitale più gli interessi “trasformati”
in capitale. In tal caso è necessaria la preventiva autorizzazione del Cliente, tra l’altro revocabile in
qualsiasi momento
. Per i
contratti in corso le banche, quindi, dovranno farsi rilasciare specifica
autorizzazione per tale opzione dal Cliente.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia