POST 150

Con la recente sentenza 40314/16
la Corte di Cassazione penale ha stabilito che i contribuenti che hanno
procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 per i reati di omesso versamento
dell’Iva, delle ritenute e indebite compensazioni possono avvalersi della causa
di non punibilità mediante il pagamento integrale dell’imposta fino al momento
in cui la sentenza non sia divenuta definitiva e non sino all’apertura del
dibattimento.

La Corte, dunque, con
un’interpretazione estensiva, amplia la portata della nuova causa di non
punibilità introdotta dal Dlgs 158/2015 nell’articolo 13 Dlgs 74/2000 (con
decorrenza dal 22 ottobre 2015) che stabilisce che:

a) i reati di omesso versamento
Iva e delle ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti, non
sono più punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto
mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione,
adesione o ravvedimento operoso;

b) qualora, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario
sia in fase di rateizzazione, venga concesso un termine di 3 mesi per il
pagamento del residuo prorogabile di ulteriori 3 mesi.

Secondo la Corte dunque assume la
medesima efficacia estintiva il pagamento eseguito dopo l’apertura del
dibattimento purché prima del giudicato. Ciò anche in applicazione del
principio di uguaglianza che vieta trattamenti differenti per situazioni
uguali.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio EPICA – Treviso