POST 134

La capillare distribuzione delle farmacie lungo tutto il territorio nazionale: dai centri urbani alle valli di montagna, rappresenta una delle peculiarità maggiormente apprezzate della nostra Sanità, in grado di garantire non solo la regolare dispensazione dei medicinali, ma anche l’accesso a quella molteplicità di servizi, che oggi sempre più caratterizzano l’attività di farmacia.

Questo importante risultato è stato ottenuto attraverso una serie di norme, tra cui la parametrizzazione delle autorizzazioni sulla base della popolazione residente nel singolo Comune e la suddivisione del Paese in “piante organiche” o “zone”.

A ciò va aggiunto che, al fine di favorirne la sostenibilità economica, la normativa di settore ha previsto per le farmacie operanti in aree meno popolate o comunque con un fatturato mutualistico più contenuto, una serie di agevolazioni che vanno dai sussidi alla riduzione degli “sconti passivi”.

Circa quest’ultimi, la Legge n.662 del 23 dicembre 1996 ha stabilito all’art.1, comma 40, come modificato dall’art.11 della Legge n. 405 del 16 novembre 2001, che le Aziende sanitarie locali, nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate a seguito della cessione di farmaci soggetti a prescrizione medica, si trattengano a titolo di sconto (“sconto passivo”) una quota da determinarsi, tra l’altro, in considerazione del fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA.

In particolare ha stabilito che tale sconto, debba essere ridotto nella misura del 60% per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA inferiore a lire 500 milioni (pari agli attuali Euro 258.228,45).

Va tuttavia osservato che se da un lato è apprezzabile l’intuizione del legislatore volta a tutelare le farmacie più piccole, dall’altro, la formulazione della norma soprattutto per quanto concerne l’esatta quantificazione del “fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale” ha lasciato spazio a diverse interpretazioni e applicazioni da parte delle singole Aziende sanitarie locali.

Al riguardo prova a fare chiarezza la Sentenza della II Sezione Civile del Tribunale di Siracusa, dello scorso 7 luglio, che stabilisce che nel fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non debbano includersi i ticket pagati dai privati.

La Sentenza ritiene infatti che: “dal punto di vista teleologico non vi è dubbio che la ratio della norma si basi sull’agevolazione delle piccole farmacie – che con la loro presenza capillare svolgono un servizio essenziale per il cittadino, garantendo l’agevole accesso ai farmaci a tutela del loro fondamentale diritto alla salute ex art. 32 Cost. – aventi un fatturato al di sotto della soglia prevista. Si consente, con tale strumento normativo, alle farmacie di percepire somme maggiori (correlativamente, una scontistica meno gravosa per l’esercente) in relazione ai farmaci ceduti al Servizio Sanitario Nazionale. Tanto premesso, appare quantomeno illogico ritenere che nella nozione di “fatturato in regime di SSN” vadano ricompresi anche importi (c.d. ticket) che non sono stati pagati dall’Azienda Sanitaria, ma da privati. Si valuti, peraltro, che il ticket, non costituisce contributo dovuto in tutte le circostanze di acquisto, e che tali spese, comunque, non gravano sul Servizio Sanitario Nazionale.

Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che la locuzione “fatturato in regime di SSN” debba includere anche emolumenti che non sono effettivamente caricati sul detto Servizio: operazione ermeneutica non condivisibile, dovendosi ritenere che se così fosse il legislatore avrebbe certamente opinato positivamente in tal senso.

Tale opzione interpretativa, peraltro, risulta suffragata da molteplici decisioni delle corti di merito che a più riprese si sono espresse sulla sorte di altre voci del fatturato lordo delle farmacie come dpc, ticket, sconti e trattenute varie. Possono essere ricordati, senza pretese esaustive, la sentenza del Tribunale di Genova del dicembre 2013, nella quale si afferma che dal “fatturato SSN” vanno esclusi tutti gli sconti di legge. O ancora, alla sentenza del Tribunale civile di Santa Maria di Capua Vetere datata 11 novembre 2008, secondo la quale il fatturato SSN deve essere calcolato al netto di sconti, ticket e Iva. Oppure, all’intervento della Corte d’Appello di Trento, che nel 2012 ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento e ribadito che il fatturato SSN va computato al netto dei prodotti compresi nell’assistenza integrativa e al netto dei prodotti forniti in dpc.”

L’auspicio è che la categoria, forte di questa Sentenza, si adoperi per consolidare ed estendere l’importante risultato ottenuto a Siracusa a favore di tutte le piccole farmacie italiane, nell’interesse generale.

Giovanni Loi
Dottore commercialista – STUDIO EPICA – Mestre