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Non è certo sfuggito agli occhi di un attento osservatore come negli ultimi anni i distributori automatici delle nostre farmacie siano cambiati. Così, se un tempo si limitavano a vendere solo preservativi d’ogni genere, oggi sono delle vere e proprie vetrine evolute: assortite e robotizzate, che offrono al cliente “24 ore su 24” un’ampia scelta di prodotti in libera vendita.

Non solo cerotti, siringhe, garze, pomate, integratori e parafarmaci di ogni genere, ma in taluni casi addirittura medicinali (per lo più Otc). Al riguardo va tuttavia evidenziato come i numerosi rilievi svolti dai Nas e la ferma presa di posizione di Federfarma, con la nota inviata il 7 settembre 2015 a tutte le Associazioni provinciali, per ora escludono la possibilità di vendere farmaci di qualsiasi tipo mediante distributori automatici.

In ogni caso, questa piccola rivoluzione tecnologica e commerciale, che ha riguardato le farmacie e non solo, non poteva lasciare indifferente il legislatore fiscale, che con il DLgs. n.127 del 5 agosto 2015, all’art. 2, comma 2, ha stabilito che i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici siano obbligati a decorrere dal 1 gennaio 2017 alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri incassati.

L’Agenzia delle entrate lo scorso 30 giugno, con il Provvedimento Prot.n. 102807/2016, ha quindi definito, ai sensi del DLgs. 127/2015, art. 2, commi 2 e 4, le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici,.

Innanzitutto il Provvedimento ha chiarito che per “distributori automatici” (anche definiti vending machine) debbano intendersi quegli apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente e previo pagamento di un corrispettivo.

Dal punto di vista tecnologico, i distributori automatici sono costituiti da una o più periferiche di pagamento, che controllano uno o più apparecchi erogatori mediante un sistema master, che registra ogni somma incassata.

Il Provvedimento prevede una prima fase di censimento entro la quale i possessori di distributori automatici dovranno iscriversi in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e dovranno comunicare i dati identificativi dei distributori, compresa la geolocalizzazione e la tipologia di prodotti venduti (food o non food).

La fase di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE, che il gestore dovrà apporre al distributore automatico e che potrà essere utilizzato dall’utente per verificare i dati identificativi dell’apparecchio e del soggetto obbligato nonché per comunicare eventuali irregolarità riscontrate.

Al fine di rispondere ai nuovi obblighi normativi e consentire sia la memorizzazione che la trasmissione telematica dei corrispettivi, il gestore dovrà in molti casi aggiornare il proprio distributore automatico.

Il Provvedimento ha pertanto stabilito che, per non incidere sul funzionamento degli apparecchi in uso alla data del 1 gennaio 2017 e per garantire comunque il loro progressivo rinnovo, nel rispetto dei rispettivi tempi di obsolescenza, vi sia un periodo transitorio che va dal’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, entro il quale i soggetti obbligati dovranno provvedere ad adattare o sostituire i propri distributori.

Durante il periodo transitorio i dati identificativi dell’apparecchio, la data e ora del prelievo, l’ammontare degli incassi, ovvero tutti i dati fiscalmente rilevanti potranno essere memorizzati elettronicamente, ai sensi del DM 17 giugno 2014, e trasmessi telematicamente mediante un dispositivo mobile appositamente abilitato e censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate.

Sarà invece un Provvedimento di prossima emanazione a definire le modalità che a regime guideranno la memorizzazione e trasmissione dei dati attraverso il sistema master.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Mestre