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Un tema da tempo molto discusso riguarda la possibilità per le farmacie di svolgere anche attività di vendita all’ingrosso di medicinali.

La normativa speciale, che regola nel nostro paese la circolazione di farmaci, ha per lo più cercato di assicurare una netta distinzione tra gli operatori della filiera. Tra i requisiti soggettivi necessari all’acquisizione delle rispettive autorizzazioni, sono infatti previste ferree incompatibilità, volte a evitare sovrapposizioni di ruoli.

Coerentemente a tale principio generale, l’incompatibilità tra la figura di farmacista-titolare e quella di distributore di medicinali era espressamente richiamata, per quanto riguarda le farmacie, dall’art.8 della Legge n.362/1991 e, per quanto riguarda i grossisti, dall’art.100 del DLgs. n.219 del 24 aprile 2006.

Tuttavia sempre nel 2006 il Decreto Bersani (DL n. 223 del 4 luglio 2006), oltre a prevedere la nascita delle parafarmacie e delle “piccole catene” di farmacie, ha eliminato l’incompatibilità tra la figura di farmacista-titolare (o socio di società titolare di farmacia privata) e quella distributore (Legge n.362/1991).

L’anno successivo il DLgs n.274/2007, armonizzando la normativa di riferimento per la distribuzione all’ingrosso di medicinali (DLgs n.219/2006), ha stralciato la precedente incompatibilità e ha espressamente previsto che i farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia, possano svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali.

Malgrado il chiaro quadro normativo, la progressiva diffusione e affermazione delle “farmacie grossiste” ha acceso in questi anni il confronto tra favorevoli e contrari alla promiscuità dei due ruoli.

Recentemente anche il Ministero della Salute, con la nota n.0045884P dello scorso 2 ottobre, è entrato nel dibattito e, pur non vietando espressamente la sovrapposizione delle due autorizzazioni in capo ad unico soggetto, ne ha impedito di fatto l’operatività.

Infatti, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Asl di Mantova in merito alla corretta operatività di una società titolare di farmacia privata, svolgente attività di grossista, il Ministro ha affermato che:

– in nessun caso il deposito (della farmacia) può approvvigionarsi dalla farmacia;

– l’unico trasferimento ammesso dalla farmacia al grossista riguarda la restituzione di merce a fronte di errori di fornitura o di rientri dal cliente.

In questo contesto assume quindi particolare rilievo la decisione assunta il 24 febbraio dal Tar del Lazio, Sez. Terza Quater, che con l’Ordinanza n.640 ha accolto a trattazione il ricorso presentato da alcune farmacie contro la citata nota ministeriale.

A motivazione dell’accoglimento, il Tar ha affermato che:

– non è in discussione la legittimità dell’esercizio, da parte del farmacista, sia dell’attività di grossista che di quella di farmacia con separati codici identificativi;

– non vi è una norma che impedisce al medesimo farmacista passaggi “interni” di medicinali dalla farmacia al magazzino di grossista.

La discussione è stata fissata per il prossimo 26 ottobre 2016.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica Mestre