POST 78

Con l’entrata in vigore del D.lgs 81/2015, a partire dal
1 gennaio 2016
i parametri di presunzione di lavoro dipendente si
applicano a tutte le forme di lavoro autonomo e parasubordinato.

Pertanto, oltre alle già citate collaborazioni coordinate e
continuative (vedi post 77), sono soggetti alla verifica dei parametri di subordinazione anche
i titolari di partita iva
che svolgano la propria prestazione presso un
committente presentando contemporaneamente i seguenti tre indicatori di etero-organizzazione:

– Prestazione esclusivamente personale,

– Continuativa,

– Organizzata dal committente, anche per quanto
riguarda tempi e luoghi di lavoro.

Sono superati quindi i precedenti parametri di valutazione
delle modalità di prestazione che erano stati introdotti dalla riforma Fornero
nel 2012 (durata della prestazione sopra gli 8 mesi in 2 anni consecutivi, 80%
del fatturato con stesso committente per 2 anni consecutivi, postazione fissa
presso il committente).

Rimangono esclusi i prestatori iscritti ad albi
professionali
in merito ai quali è, però, bene precisare che se il rapporto
presenta, oltre ai tre parametri di etero-organizzazione, anche il requisito
del controllo gerarchico da parte del committente (etero-direzione) è “astrattamente ipotizzabile la
qualificazione del rapporto in termini di subordinazione” (circ. Min. del
lavoro n. 3 del 1/2/2016)

Si rinnova pertanto l’invito alle aziende ad effettuare una
valutazione dei rapporti in essere con fornitori presenti costantemente in
azienda che prestino la propria opera in forma individuale (artigiani,
consulenti, agenti..) valutando i parametri di etero-organizzazione ed
etero-direzione.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro – Studio Epica – Treviso