POST 77

Come ormai ben noto, a far data dal 1 gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni di cui all’art. 2 del D.lgs 81/2015 riguardanti l’applicazione della disciplina del rapporto subordinato alle collaborazioni coordinate e continuative caratterizzate da etero- organizzazione.

L’etero-organizzazione si concretizza, secondo l’art. 2 c. 1 del D.lgs 81/2015 nel momento in cui siano presenti contemporaneamente i seguenti tre indici di subordinazione:

• Prestazione esclusivamente personale

• Continuativa

• Organizzata dal committente, anche per quanto riguarda tempi e luoghi di lavoro.

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 3 del 1 febbraio 2016, ha specificato che:

• “prestazioni di lavoro esclusivamente personali“: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;

• “continuative“: il ripetersi delle prestazioni in un determinato arco temporale che porti ad una reale utilità.

Pertanto qualora un collaboratore esegua le proprie prestazioni in via esclusivamente personale e continuativa all’interno di un’organizzazione aziendale con l’obbligo del rispetto di determinati orari di lavoro, presso locali individuati dal committente, si profila un rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che scattano gli obblighi relativi all’applicazione di tutti gli istituti contrattuali, legali, retributivi, di sicurezza, di tutela dei licenziamenti, dando luogo al rimborso di tutte le differenze economiche scaturenti dall’applicazione del CCNL di riferimento e dall’inquadramento previdenziale a far data dall’instaurazione del rapporto di collaborazione.
Oltre alle sanzioni relative alle comunicazioni obbligatorie in materia di collocamento.

Le disposizioni sopra indicate sono da considerarsi applicabili a tutte le tipologie di collaborazione parasubordinata in corso, comprese pertanto anche le collaborazioni sottoscritte prima del 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto, sia a progetto (valide fino alla scadenza naturale del contratto) sia le co.co.co con pensionati di vecchiaia.

Restano esclusi dai parametri di etero-organizzazione : i professionisti iscritti ad albi, gli amministratori e sindaci di società, le collaborazioni regolamentate da CCNL, le collaborazioni a favore di società sportive dilettantistiche.

In vista delle preannunciate campagne ispettive è pertanto opportuno valutare la reale condizione dei contratti parasubordinati presenti in azienda, comprese le co.co.co. prive di progetto instaurate con i pensionati di vecchiaia e i co.co.pro. sottoscritti ante 25 giugno 2015, ed eventualmente valutare di aderire alla sanatoria prevista per tutte le collaborazioni parasubordinate o in regime di partita iva, anche cessate, che si volessero stabilizzare nell’anno in corso procedendo ad un’assunzione dei lavoratori interessati con fruizione dei benefici contributivi biennali previsti dalla legge di Stabilità 2016.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro – Studio Epica – Treviso