POST 76

Il D.lgs. 139 del 18 agosto 2015,
in attuazione della direttiva europea 34/2013, oltre alle novità inerenti il
bilancio di esercizio, ha introdotto alcune modifiche normative in tema di bilancio
consolidato. Le nuove disposizioni si applicano, per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare, a partire dai bilanci relativi all’esercizio
2016.

La modifica più rilevante
riguarda l’innalzamento delle soglie di esonero dalla predisposizione del
consolidato, previste dal comma 1 dell’art. 27 del D.lgs 127/1991. In base alle
nuove norme, a partire dal 2016, non devono redigere il consolidato le
imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano
superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:


20
milioni di Euro di attivo patrimoniale;


40
milioni di Euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;


250
dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Ai sensi del novellato comma 2
dell’art. 27 del citato decreto, però, tale esonero non si applica se
l’impresa controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico
, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs
39/2010 (società quotate, banche, assicurazioni, SIM, SGR, etc.). Nella precedente formulazione, invece,
l’obbligo di redazione del consolidato sussisteva, a prescindere dal superamento
dei limiti quantitativi, solo se la controllante o una delle controllate aveva
emesso titoli quotati in borsa.

Per quanto riguarda la
possibilità di escludere dal consolidamento le imprese controllate per mancanza
di informazioni tempestive, o senza spese sproporzionate, il nuovo art. 29 del
D.lgs 127/1991 ne prevede l’applicabilità solo in casi eccezionali.

Le modifiche in merito alla
composizione, alle modalità di redazione del consolidato ed al contenuto della
nota integrativa riprendono, invece, le novità introdotte in tema di bilancio
di esercizio (si rinvia al Post 40), ivi compreso l’obbligo di redazione del
rendiconto finanziario.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica
Montebelluna