POST 74

La Legge di Stabilità per il 2016 ha, come noto, innalzato il tetto dell’utilizzo di denaro contante portandolo da Euro 1.000 ad Euro 3.000.

Tale nuova soglia, in particolare, trova applicazione in materia di:

a) trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera (ogni singolo strumento, tuttavia, non potrà singolarmente eccedere la soglia di Euro 1.000);

b) pagamenti delle tasse (ivi inclusi bollo auto e cartelle di Equitalia);

c) negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai “cambiavalute”;

d) pagamenti rateali anche se il corrispettivo complessivo supera il tetto di Euro 3.000, purchè: (i) il pagamento rateale sia congenito alla natura del contratto in oggetto (es. mandato professionale ad un avvocato da pagare sulla base delle diverse fasi processuali) e (ii) venga conservata, per ogni singolo versamento, la disposizione scritta delle parti contraenti in merito a corresponsione ed accettazione del pagamento;

e) pagamento di stipendi di dipendenti nel settore privato;

f) contratti di locazione, dietro consegna della ricevuta a quietanza del pagamento;

g) donazioni tra parenti e amici.

Il nuovo tetto non trova invece applicazione nei seguenti casi relativamente ai quali resta fermo il limite di Euro 1.000:

a) nel trasferimento di assegni che potranno essere emessi privi di clausola di intrasferibilità solamente per gli importi che non superano Euro 1.000. Qualora pertanto l’importo dell’assegno superi la soglia di Euro 1.000 dovrà quindi essere indicato il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, ivi incluso il pagamento ai propri dipendenti ed il pagamento delle pensioni;

c) la rimessa in denaro da parte dei “money transfer”.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, inoltre, recentemente precisato che:

a) la nuova soglia non trova applicazione ai libretti al portatore il cui saldo, come previsto dall’arti. 49, comma 12 del D.Lgs 231/2007 non può essere superiore ad Euro 1.000;

b) non opera in materia il principio del “favor rei” per cui restano sanzionabili, applicando il previgente tetto, i trasferimenti di denaro contante, di titoli e di libretti al portatore effettuati entro il 31.12.2015 in misura superiore al limite allora vigente ma non eccedenti il nuovo limite.

Si ricorda che la violazione delle norme che disciplinano l’utilizzo del denaro contante è severamente punita con una sanzione amministrativa che va dall’1% al 40% dell’importo che è stato corrisposto, ferma restando la previsione di una sanzione minima che non può comunque essere inferiore ad Euro 3.000.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso