POST 68

La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.1.2016 n. 891, ha sottolineato come le nuove soglie di punibilità previste dalla “revisione” del diritto penale tributario, ex DLgs. 158/2015, assumano rilevanza anche per le condotte precedenti (in base principio del c.d. “favor rei”).

In particolare, il non raggiungimento della nuova soglia fa venire meno un elemento costitutivo del reato imponendosi l’annullamento della precedente sentenza senza rinvio e con la formula “perché il fatto non sussiste”; formula che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale.

La decisione interessa tutti coloro che in passato hanno commesso violazioni costituenti delitto tributario che, per effetto delle nuove soglie, non sono più tali.

In particolare, la Corte osserva che:

– se le violazioni (passate e ora non più tali) non sono state ancora denunciate, coloro che dovessero accertarle dovrebbero astenersi dalla segnalazione al PM;

– nel caso in cui la violazione sia stata già segnalata alla Procura, il PM dovrebbe richiedere l’archiviazione perché il fatto non sussiste (è opportuno in queste ipotesi valutare la presentazione di una memoria da parte della difesa al fine di sollecitare l’archiviazione);

– in caso di dibattimento in corso, il difensore dovrà evidenziare che, in base alle nuove norme, il fatto contestato non è più previsto come reato (tale circostanza, peraltro, dovrebbe essere rilevata direttamente dal giudice);

– in caso di condanna con sentenza definitiva, infine, la difesa potrà, ex art. 673 c.p.p., presentare al giudice dell’esecuzione una richiesta di revoca della sentenza per abolizione del reato.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso