POST 61

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità, a far data dal 1 gennaio 2016, di accedere all’agevolazione prima casa anche a chi, al momento dell’acquisto dell’abitazione, sia ancora in possesso di un’altra abitazione acquistata con il beneficio, purché egli la alieni entro 1 anno dal “nuovo” acquisto agevolato.

L’art. 1 co. 55 della legge di Stabilità, infatti, modificando la Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ha consentito l’accesso al beneficio anche in assenza della condizione agevolativa della preventiva alienazione della abitazione acquistata con il beneficio prima casa, purché, entro 1 anno, l’acquirente si “liberi” dell’immobile precedentemente acquistato con il beneficio.

La nuova disciplina, non interviene invece, ma sarebbe opportuno lo facesse, a modificare la norma sul credito di imposta per il riacquisto della “prima casa” (art. 7 della L. 448/98) che continua pertanto a richiedere la sequenza “alienazione-riacquisto”.

La legge di Stabilità ha inoltre introdotto una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione, pari al 50% dell’imposta dovuta, è ripartita in 10 quote annuali.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso