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Il Consiglio dei Ministri con la recente approvazione dello schema di decreto legislativo attuativo della legge delega sulla depenalizzazione ha stabilito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui all’articolo 2, comma 1 bis, del .L. 12 settembre 1983 n. 463 sia depenalizzato ad illecito amministrativo, punito con una sanzione da 10mila e 50mila euro, “se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui”. Resta, invece, la punibilità per coloro che omettono di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali per un importo computato sull’anno solare superiore ad € 10.000.

E’ previsto inoltre che il datore di lavoro può però sottrarsi ad ogni sanzione penale o amministrativa se “provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso