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Il disegno di legge di stabilità 2016, ora in discussione alle Camere, non contiene norme specifiche per le Farmacie, salvo un paio di disposizioni in ambito sanitario che indirettamente possono avere qualche rilevanza.

Tra queste vi è all’art.4, comma 14, la modalità adottata per la copertura del disavanzo sanitario e all’art. 49 la dichiarazione dei redditi precompilata.

Circa il primo aspetto,, contrariamente a quanto da più parti annunciato, non è previsto l’aumento dei ticket, che avrebbe certamente condizionato i livelli di spesa farmaceutica pro-capite e quindi i fatturati mutualistici delle Farmacie Infatti, sebbene le Regioni mantengano ancora la discrezionalità decisionale sul valore dei ticket, la norma sancisce che la copertura dei disavanzi sanitari debba avvenire attraverso l’aumento da parte delle Regioni delle aliquote fiscali locali.

Con riferimento invece alla dichiarazione dei redditi precompilata, l’art.49 stabilisce che i cittadini possano consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie e quindi anche quelle svolte in Farmacia, mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia