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Il Disegno di Legge di stabilità 2016 riscrive l’art.
26 DPR 633/72 (decreto IVA) in tema di note di variazione. Tra le novità
previste, meritano di essere segnalate quella relativa alle variazioni in
diminuzione a seguito del mancato pagamento da parte del
cessionario/committente assoggettato a p
rocedure
concorsuali o a piani di ristrutturazione del debito e nell’ipotesi di
procedure esecutive individuali rimaste infruttuose
.

Viene, infatti, stabilito che la nota di
variazione può essere emessa a partire dalla data in cui il committente o
cessionario sia assoggettato ad una procedura concorsuale (data della sentenza
dichiarativa di fallimento, del decreto
di ammissione al concordato
preventivo, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi) o dalla data di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti o
dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato ex
art. 67 Legge Fallimentare. Tuttavia tale novità normativa riguarderà le
operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda, invece, l’emissione della
nota di variazioni nell’ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste
infruttuose (decorrenza 1° gennaio 2016) il novellato art. 26 elenca alcune
ipotesi in cui tale presupposto è senz’altro esistente: nel caso di
pignoramento presso terzi, se dal verbale dell’ufficiale giudiziario risulti
che non vi siano disponibilità da pignorare; nel caso di pignoramento di beni
mobili, se dal verbale del pubblico ufficiale risulti che mancano beni da
pignorare o sia impossibile accedere al domicilio del debitore ovvero sia
irreperibile; nel caso di vendita all’asta di beni, se al terzo tentativo
andato deserto si decida di interrompere la procedura per eccessiva onerosità.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica –
Mestre Venezia