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Il Disegno di legge di stabilità 2016 prevede che
nei primi nove mesi del 2016 (dal 1 gennaio al 30 settembre 2016) le società
potranno assegnare o cedere ai soci gli immobili o i beni mobili registrati
(auto, barche, ad esempio) beneficiando di importanti riduzioni fiscali sia ai
fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette. Sono previsti
altresì vantaggi tributari per le società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano,
sempre entro il 30 settembre 2016, in società semplici.

La nuova normativa, che era attesa da tempo dalle
cosiddette società di comodo e di mero godimento immobiliare/mobiliare,
consentirà a determinati beni di essere “privatizzati” e quindi di “uscire dal
regime d’impresa” con un carico fiscale meno elevato di quello ordinario.

I tratti salienti
della disciplina proposta sono i seguenti:

– i beni assegnabili o cedibili ai soci della
società sono gli immobili o i mobili registrati diversi
da quelli “strumentali per destinazione” (cioè diversi da quelli utilizzati esclusivamente
per l’esercizio d’impresa da parte del loro possessore): sono quindi
assegnabili o cedibili ai soci gli immobili strumentali per natura (categorie
B, C, D, E ed A10) se locati o dati in comodato o, comunque, non direttamente
utilizzati dall’impresa, gli immobili merce e gli immobili patrimonio non
utilizzati per l’esercizio di attività di impresa (es. abitazioni, terreni);

– i soci
devono risultare iscritti nel libro soci,
ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero vi siano iscritti entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di
titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015;

– la base
imponibile
cui si applicherà la tassazione
agevolata e sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell’IRAP, è
data dalla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e il loro
valore normale, per la cui determinazione occorrerà fare riferimento ai criteri
indicati dall’art. 9 TUIR; nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su
richiesta della società, il valore normale può essere costituito dal valore catastale, che è quello che si ottiene
applicando i coefficienti moltiplicatori alla rendita risultante in catasto;

– l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura
dell’8%, ovvero del 10,5% qualora l’assegnazione o la cessione dei
beni ai soci (o la trasformazione in società semplice) sia posta in essere
dalle “società considerate non operative”. L’imposta dovrà essere versata in due tranche, il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 luglio 2017. Le riserve in
sospensione d’imposta che dovessero essere annullate in corrispondenza dei
valori dell’attivo assegnati o ceduti, sconteranno l’imposta sostitutiva del
13%;

– l’agevolazione riguarda anche l’imposta di registro, le cui aliquote ordinariamente
previste si ridurranno infatti della metà, e le imposte ipotecarie e catastali che si applicheranno in
misura fissa. Nulla si dispone in materia di IVA, stante i vincoli comunitari,
per cui si applicheranno le regole ordinarie.

Da una prima lettura della bozza normativa, si
evince che potranno essere assegnati o ceduti con un’aliquota agevolata e, in
talune circostanze, applicata ad una base imponibile significativamente
ridotta, tutti i beni sopradescritti, ovvero solo una parte di essi, con la
possibilità quindi di lasciare in vita il veicolo societario.

IN
SINTESI:
A chi è utile? Soprattutto ai soci di immobiliari non operative
e di mero godimento e con beni che incorporano forti plusvalenze fiscale
latenti. Cosa bisogna fare? Organizzare
atti di trasferimento di immobili e mobili registrati e/o atti di
trasformazione in società semplice entro il 30 settembre 2016 nonché’ versare
delle imposte sostitutive. Quale è la
scadenza?
Il 30 settembre 2016.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso