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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2025: novità in tema di cripto attività e servizi digitali.

Uncategorised Posted on Tue, January 07, 2025 23:49:24

POST 10/2025

La Legge di bilancio 2025 cambia le regole per la tassazione delle cripto-attività in Italia.

È previsto l’aumento, dal 1° gennaio 2026, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alle cripto-attività e sugli altri proventi di cui all’art. 67, comma 11, lettera c-sexies) del TUIR. In luogo dell’aliquota del 26%, infatti, l’imposta sostitutiva sarà prelevata con l’aliquota del 33% (e non del 42% come previsto nella prima versione della Legge di bilancio). La nuova aliquota si applicherà sia in caso di regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs 461/97), sia in caso di opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97).

Un’altra importante novità è rappresentata dall’eliminazione della franchigia di € 2.000 al di sotto della quale le plusvalenze non avevano rilevanza reddituale. Di conseguenza, sarà sufficiente realizzare una plusvalenza anche di 1 euro per essere soggetti all’obbligo dichiarativo.

Questa modifica opera già dal 2025, come desumibile dal testo di legge, seppur non in modo immediato.

A queste modifiche si aggiunge la reintroduzione del regime di rideterminazione del costo fiscale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025 mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%. Questa procedura, simile a quella prevista per terreni e partecipazioni, consente di adottare il valore normale delle attività al 1° gennaio 2025 come base per il calcolo delle plusvalenze imponibili. Per beneficiare della rivalutazione, l’imposta sostitutiva dev’essere versata in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% sulle rate successive alla prima.

In tema di servizi digitali, la Legge di bilancio 2025 ridisegna l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax). In particolare, sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali gli esercenti attività d’impresa che:

  • realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai seguenti servizi digitali (art.1, c. 37, Legge di bilancio 2019):
    • pubblicità online;
    • servizi di intermediazione tra utenti;
    • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;
  • realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.

Rispetto alla previgente disciplina, viene mantenuta la soglia di 750 milioni di euro di ricavi globali di qualunque natura oltre la quale sorge il presupposto d’imposta, ma viene eliminata l’attuale soglia minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai suddetti servizi digitali.

Infine, viene modificato il regime di versamento dell’imposta: in luogo dell’unica soluzione, è ora previsto il versamento di un acconto (30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente) da versare entro il 30 novembre dell’anno in cui sorge il presupposto d’imposta e il versamento del saldo entro il 16 maggio dell’anno successivo a quello di corresponsione dell’acconto.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese.

Uncategorised Posted on Tue, January 07, 2025 23:46:11

POST 9/2025

È prorogato fino al 31 dicembre 2027 il credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei (Multilateral Trading Facility – MTF), introdotto dalla Legge di bilancio 2018 (commi 89-92 L. 205/2017).

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese fino a un massimo di 500.000 euro.

La misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond), raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese.

Si stabilisce poi che il credito è utilizzabile nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2025: bonus acquisto elettrodomestici.

Uncategorised Posted on Fri, January 03, 2025 18:51:07

POST 8/2025

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 viene istituito un fondo di 50 milioni di euro finalizzato ad incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. 

Per accedere al contributo i nuovi elettrodomestici acquistati dovranno avere una classe energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, essere prodotti nel territorio dell’Unione Europea e vi dovrà essere il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. 

Il contributo sarà pari alla misura massima del 30 per cento del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque di importo non superiore a 100 euro, elevato a 200 euro nel caso in cui il nucleo famigliare dell’acquirente abbia un Isee inferiore a 25.000 euro annui. 

Il contributo è utilizzabile per l’acquisto di un solo elettrodomestico. 

Con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio verranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo. 

Chiara Curti 

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2025 – Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA delle banche e degli intermediari finanziari.

Uncategorised Posted on Fri, January 03, 2025 11:31:54

POST 7/2025

La Legge di Bilancio 2025 ai commi 14-20 dell’art. 1 prevede un nuovo differimento, per le banche e per gli intermediari finanziari, della deduzione delle quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e nel successivo periodo d’imposta.

Si ricorda che il D.L. 83/2015 aveva previsto per questi soggetti, la deducibilità ai fini Ires e Irap dello stock di svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte al 31 dicembre 2014 e di quelle relative al periodo 2015, il cui piano di deducibilità, per effetto di tutte le modifiche normative intervenute successivamente, prevedeva per il 2025 una quota parte pari all’11% dell’ammontare complessivo. 

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 dispongono che:

  • la quota delle rettifiche di valore su perdite su crediti che sarebbero ricadute in termini di deducibilità, ai fini Ires ed Irap, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (11% dell’importo complessivo) sia differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (2,75% per ogni periodo d’imposta);
  • la quota delle rettifiche di valore su perdite su crediti che avrebbero dovuto ricadere nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 (4,7% dell’importo complessivo) venga differita, in quote costati, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai due successivi (1,57%per periodo d’imposta).

Anche per quanto riguarda il piano di rientro delle quote di ammortamento di avviamento non dedotte fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui all’articolo 1, comma 1079, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 16 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2025 prevede i seguenti differimenti:

  • la quota del 13% che, ai fini Ires ed Irap, andrebbe dedotta nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 viene differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi d’imposta (3,25% per ogni periodo d’imposta);
  • la quota del 13% che, ai fini Ires ed Irap, dedotta nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 viene differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi d’imposta (4,33% per ogni periodo d’imposta).

Da ultimo, sempre per le banche e per gli intermediari finanziari, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, una limitazione all’utilizzo delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze da ACE formatesi sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, per la quale viene disposto che il maggior reddito derivante dalle disposizioni sopra elencate possa essere decurtato in misura massima del 54% dello stesso maggior reddito imponibile.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Montebelluna



Legge di bilancio 2025 – Mutui prima casa.

Uncategorised Posted on Fri, January 03, 2025 09:55:09

POST 6/2025

I commi 112-116 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 intervengono sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età (le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui);

La disposizione, inoltre, differisce alla medesima data l’applicazione di alcune norme a supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose, con disposizioni applicabili anche in caso di surroga del mutuo.

Viene ristretto il perimetro dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per la prima casa limitandolo in via esclusiva alle categorie prioritarie di cui sopra, mentre in precedenza accedevano in via prioritaria.

Viene, inoltre, portato a due anni il termine per l’alienazione di immobili e destinare il nuovo a prima abitazione valido per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2% relativa all’imposta di registro.

Lorenzo Tirindelli

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso Montebelluna



Il DL Milleproroghe per la Farmacia: l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 marzo.

Uncategorised Posted on Fri, January 03, 2025 09:51:58

POST 5/2025

L’art. 6, c. 6, del DL n. 202 del 27 dicembre 2024 (il cosiddetto decreto “Milleproroghe”) ha nuovamente prorogato il divieto all’emissione di fatture elettroniche relative alle operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie poste in essere nei confronti delle persone fisiche fino al 31 marzo 2025.

Pertanto, in osservanza delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy, con finalità di tutela del diritto alla riservatezza del paziente, tutte le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche (B2C) non dovranno essere fatturate elettronicamente, ma in via cartacea. 

Si ricorda che il divieto di fatturazione elettronica sussiste anche qualora il cliente persona fisica abbia sostenuto spese sanitarie e abbia espresso l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata. 

Viceversa la fatturazione elettronica permane per le operazioni aventi ad oggetto spese sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (B2B). 

Vale la pena ricordare che qualora una Farmacia effettui due operazioni riguardanti sia spese sanitarie che non sanitarie nei confronti di uno stesso cliente persona fisica potrà scegliere se emettere un’unica fattura in formato cartaceo oppure due fatture diverse ovvero per le “spese sanitarie” una fattura cartacea, mentre le “spese non sanitarie” una fattura elettronica.

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge di bilancio 2025 per la Farmacia: la ricetta elettronica.

Uncategorised Posted on Thu, January 02, 2025 18:04:58

POST 4/2025

La Legge di bilancio 2025, con i commi 317 e 318 dell’art.1, prevede l’obbligo della ricetta elettronica per tutte le prescrizioni a carico del SSN, dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (Sasn) e del cittadino.

Le Regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, hanno il compito di garantire l’attuazione di questa misura.

L’obiettivo che la norma intende perseguire è, da un lato, quello di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e, dall’altro, quello di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge di bilancio 2025 per la Farmacia: la rideterminazione delle quote di spettanza del prezzo dei farmaci tra i vari attori della filiera distributiva del farmaco.

Uncategorised Posted on Thu, January 02, 2025 18:01:32

POST 3/2025

La Legge di bilancio, ai commi 324-327 dell’art. 1, ridefinisce a decorrere dal 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A tra i tre attori della filiera distributiva del farmaco: Industria, Distribuzione intermedia e Farmacie.

L’Industria passa infatti dal precedente 66,65% del prezzo al pubblico al nuovo 66,00% e parimenti la Distribuzione intermedia sale dal 3,00% al 3,65%. Rimane invece invariata la quota minima di spettanza delle Farmacie (30,35%).

La norma precisa tuttavia che la maggiorazione dello 0,65% riconosciuta ai Grossisti non possa essere contendibile e cedibile a titolo di sconto all’interno della filiera del farmaco. 

È inoltre stabilito che per il biennio 2026 e 2027, secondo le modalità di attuazione che saranno prossimamente definite da un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il MEF, le Aziende farmaceutiche riceveranno una quota aggiuntiva di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco di classe A, con prezzo al pubblico fino a € 10,00 (dieci), distribuita alle farmacie territoriali, con un limite fissato per ciascun anno di complessivi € 50 milioni. 

Giovanni Loi

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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