POST 43/2021

La Legge di Bilancio 2021 punta a rinforzare il sistema di contrasto alle frodi in materia di accise, monitorando i flussi in entrata ed in uscita di prodotti energetici e l’effettiva operatività dei depositi: stabilisce che, tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con capacità di stoccaggio non inferiore a 3 mila metri cubi, hanno l’obbligo di dotarsi del sistema Infoil (il sistema informatizzato per la gestione della detenzione e movimentazione della benzina e gasolio usato come carburante; tale sistema è gestito dall’Agenzia delle Dogane e consente di effettuare controlli sulla liquidazione dell’imposta in tempo reale, utilizzando i dati necessari alla determinazione di quantità e qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema, con accesso autonomo ed indiretto).

La scadenza per dotarsi del sistema Infoil è il 31 dicembre 2021.

In caso di deposito fiscale usato anche come deposito Iva, la comunicazione dell’avvenuta prestazione di garanzia, necessaria per evitare il pagamento anticipato dell’IVA dovrà essere effettuata telematicamente all’Agenzia delle Entrate da parte del garante stesso.

Infine, per i deposti costieri e di oli minerali è introdotta una specifica modalità di comunicazione della variazione di titolarità o trasferimento di gestione; l’efficacia della variazione di titolarità e del trasferimento della gestione sono subordinate:

  • alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alla autorità amministrative e all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
  • al successivo nulla osta rilasciato dall’Agenzia delle Dogane entro 60 giorni dalla richiesta, previa verifica dei requisiti di affidabilità economica e dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 23 e 25 del testo unico Dlgs 504/95.

Per i depositi costieri e di oli minerali, (ad esclusione dei depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti), è prevista la revoca dei provvedimenti autorizzativi dell’Agenzia delle Dogane per la gestione degli impianti in regime di deposito fiscale e della licenza fiscale di esercizio di depositi commerciali di prodotti soggetti ad accisa, nel caso in cui i medesimi depositi risultino inoperativi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e l’inoperatività non dipenda da cause di forza maggiore.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso