POST 54/2025
La clausola penale prevista in un contratto di locazione con opzione per la cedolare secca non è soggetta a imposta di registro. È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 146 del 29 maggio 2025, in linea con precedenti chiarimenti e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Il caso riguarda un contratto di locazione a uso abitativo, in regime di cedolare secca, che prevede una penale di 10 euro al giorno in caso di ritardo nella riconsegna dell’immobile. Il dubbio era se tale clausola, pur non incidendo sul canone, dovesse essere tassata separatamente con imposta di registro fissa.
Secondo l’Agenzia, non è dovuta alcuna imposta aggiuntiva. La clausola penale, infatti, è accessoria e priva di una causa autonoma rispetto al contratto cui accede. Questa natura “servente” ne esclude la tassazione autonoma, soprattutto in presenza del regime sostitutivo della cedolare secca, che già assorbe l’imposta di registro e quella di bollo.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è coerente con le pronunce della Cassazione (l’Agenzia ne cita numerose su questo tema, per esempio le nn. 30983/2023, 3466/2024), secondo cui una clausola priva di autonoma causa giuridica non può dar luogo a un’imposizione separata.
In conclusione, la penale non va tassata autonomamente, tantomeno se al contratto viene applicata la cedolare secca.
Damiano Casadei
Studio EPICA – Treviso